SUPERBONUS: IL DECRETO CON I COSTI MASSIMI AGEVOLABILI

superbonus il decreto con i massimali

Il Mite ha firmato il decreto con i massimali per gli interventi di efficientamento energetico (superbonus e altri bonus)

Il Mite ha firmato il decreto con i massimali per gli interventi di efficientamento energetico (superbonus e altri bonus); si resta in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il DM definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese. Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica definisce i costi massimi specifici per alcune tipologie di interventi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, obbligatorie per il Superbonus e per gli altri bonus edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020.

Il provvedimento aggiorna i massimali individuati dal decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, sostituendo l’Allegato I con il nuovo Allegato A.

Il testo stabilisce che i massimali non comprendono l’IVA, i costi di posa in opera e soprattutto gli oneri professionali.

Infatti, nella parte finale del provvedimento, c’è una nota che precisa:

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Ciò significherebbe che le voci presenti dovrebbero essere considerate in linea di principio, con le dovute eccezioni, come voci elementari (materiali) a cui sommare le spese di posa in opera e i costi accessori (v. art. analisi prezzi). In realtà, per come sono definiti gli interventi, sembrerebbero voci legale all’intervento, piuttosto che a materiali.

Attendiamo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, perché persistono alcuni dubbi su diverse questioni.

Per quanto riguarda l’asseverazione, l’art. 3 comma 4 chiarisce che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Il decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.

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