SUPERBONUS E CONDONO EDILIZIO: SILENZIO ASSENSO DECORRENZA CONDIZIONI E VINCOLI: LA RISPOSTA DELL’ANCE

superbonus e condono edilizio

Il Superbonus 110%, previsto dall’art. 119 del Decreto legge 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 77/2020, può essere fruito a condizione che l’immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi sia conforme alle norme urbanistico-edilizieanche in seguito a sanatoria ordinaria (art. 36 e 37 Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia) o straordinaria (cd. condono edilizio).

Il Superbonus è applicabile agli immobili per i quali è stata presentata domanda di condono ma su cui il comune competente non si è ancora pronunciato?

In linea generale, è necessario attendere il rilascio del provvedimento di sanatoria ordinaria o straordinaria prima di avviare le pratiche per gli interventi agevolati, ma è possibile verificare se la regolarizzazione dell’immobile sia avvenuta per formazione del silenzio assenso previsto dai condoni 1985, 1994 e 2003.

E’ sufficiente il decorso di un determinato periodo di tempo per perfezionare il silenzio assenso?

No, il silenzio assenso, decorso un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda, è subordinato a condizioni di volta in volta stabilite dalle rispettive leggi (pagamento dell’oblazione e di altre somme, presentazione della documentazione di volta in volta richiesta a seconda della tipologia di abuso, denuncia al catasto, ecc.). Inoltre, in presenza di vincoli sull’immobile abusivo, fatti salvi quelli espressamente esclusi dalla sanatoria, il silenzio assenso è subordinato al rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.

L’interessato può presentare anche tardivamente la richiesta di sanatoria?

Sì, nel caso di immobili abusivi soggetti a vincoli sanabili, qualora il silenzio assenso non possa operare per mancata richiesta, a suo tempo, del parere all’autorità competente alla gestione del vincolo, l’interessato può comunque presentare tale richiesta rivolgendosi direttamente all’autorità ovvero chiedendo all’ufficio tecnico comunale di effettuare tale adempimento.

Principi della giurisprudenza

La giurisprudenza ha formulato alcuni principi in merito al silenzio assenso in materia edilizia:

  • affinché sulla domanda di condono edilizio possa ritenersi formato il silenzio assenso, non basta che la documentazione sia completa e sia stata pagata l’oblazione, ma è anche necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali per il condono del manufatto abusivo;
  • la formazione del silenzio assenso (nel termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria) è possibile solo nel caso in cui non si tratti di un caso di insanabilità assoluta (art. 33 Legge n. 47/1985);
  • per l’abuso edilizio realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono può decorrere solo dal rilascio del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Il silenzio assenso nei tre condoni (1985, 1994 e 2003) decorrenza, condizioni e vincoli

CondonoDecorrenzaCondizioniVincoli
Art. 35
Legge 47/1985
24 mesi dalla presentazione della domanda.pagamento di tutte le somme dovute, anche a conguaglio,presentazione documentazione necessaria (es. relazione descrittiva opere, dichiarazione sullo stato dei lavori, perizia giurata dimensioni e stato opere, certificato idoneità statica, certificato residenza, ecc.);domanda di accatastamento;presentazione domanda nell’apposito modello unico predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.Il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorre dall’emissione del parere dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo. Qualora il parere non venga reso entro 180 gg, si intende reso in senso negativo.Esclusi vincoli (imposti dalla legge o dal piano urbanistico) che comportano inedificabilità assoluta qualora imposti prima dell’esecuzione dell’opera (es. storici-artistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, difesa militare, ecc.).
Art. 39 co. 4 Legge 724/19941 anno nei comuni con meno o più di 500.000 abitanti;2 anni nei comuni con più di 500.000 abitanti, senza l’adozione di provvedimenti negativi del comune.pagamento dell’oblazione dovuta e dell’eventuale maggiorazione;pagamento degli oneri di concessione dovuti;deposito della documentazione richiesta (documentazione fotografica, certificato idoneità statica, progetto di adeguamento statico, ecc.);denuncia in catasto entro il termine di legge.Il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorre dall’emissione del parere dell’amministrazione competente alla tutela. Qualora il parere non venga reso entro 180 gg, si intende reso in senso negativo.Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni relative all’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.Esclusi i vincoli che comportano inedificabilità assoluta, qualora imposti prima dell’esecuzione dell’opera.
Art. 32 co. 37
Decreto Legge 269/2003 conv. Legge 326/2003
24 mesi dalla presentazione della domanda senza l’adozione di provvedimenti negativi del comune.pagamento degli oneri concessori;presentazione documentazione (dichiarazione descrizione dell’opera e stato dei lavori, perizia giurata su stato e dimensioni, certificato idoneità statica, ulteriori documenti prescritti dalla normativa regionale, ecc.);denuncia in catasto;presentazione denuncia ICI;ove dovute, presentazione delle denunce Tarsu e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004.Per le sole opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione, la formazione del silenzio assenso è subordinata al parere dell’autorità preposta alla relativa tutela.Esclusi i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere.

Fonte: Ance