CONDONO EDILIZIO: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULL’INEDIFICABILITA’

In Italia, la normativa in materia di condono edilizio è estremamente rigorosa, specialmente quando si tratta di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e culturali. La legge stabilisce chiaramente che le opere realizzate in violazione dei vincoli preesistenti non sono suscettibili di sanatoria. Questo principio è stato ribadito da varie sentenze del Consiglio di Stato, che hanno confermato il diniego di condono per opere realizzate in aree protette, come quelle entro 300 metri dalla costa. La sentenza n. 2085 del 4 marzo 2024 è un esempio di tale interpretazione, dove il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per l’annullamento del diniego di condono per opere di sopraelevazione ed ampliamento realizzate in prossimità del mare.

La legge n. 47/1985, nota come Primo Condono Edilizio, e il d.Lgs. 42/2004, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono esempi di normative che impongono vincoli severi per la tutela del patrimonio culturale e ambientale. In particolare, l’art. 33 della Legge n. 47/1985 esclude dalla possibilità di sanatoria le opere in contrasto con i vincoli di tutela imposti prima della loro realizzazione. Questo include vincoli paesaggistici, storici, artistici, architettonici e archeologici, che mirano a preservare l’integrità del paesaggio e del patrimonio culturale italiano.

Le sentenze del Consiglio di Stato, come quelle citate in precedenza, chiariscono che le opere abusive non possono essere condonate se realizzate in aree dove vigeva già un divieto di edificabilità. Questo sottolinea l’importanza della conformità alle normative vigenti e la necessità di proteggere le aree di valore paesaggistico e culturale dall’edificazione non autorizzata. La giurisprudenza italiana continua a sostenere questa linea di rigore, assicurando che le aree vincolate siano adeguatamente tutelate per le generazioni future.

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