COME RICHIEDERE I CREDITI ECCEDENTI ALL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

condominio

Cosa accadrebbe se l’amministratore condominiale si appropriasse delle quote condominiali? Ci troveremmo di fronte a un reato di appropriazione indebita? E come funzionerebbe il recupero crediti?

Una recente sentenza della Corte di Appello di Campobasso (numero 300 del 16 dicembre 2022) ha risposto a questi interrogativi, applicando le normative vigenti su un caso concreto.

Il caso concreto di appropriazione quote condominiali

Il giudice della Corte molisana è stato chiamato a fare luce su una diatriba sorta anni fa tra un condòmino e una società alla quale era stata affidata l’amministrazione di un condominio.

I condomini avevano versato delle quote per alcuni lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato gestito da un amministratore della società. Tuttavia, l’amministratore si è appropriato delle quote condominiali incassate dai vari proprietari, senza versarle nella cassa comune.

A questo punto, uno dei condomini ha deciso di percorrere le vie legali per recuperare le somme a suo dire indebitamente sottratte.

Cosa ha stabilito il giudice

L’accusa nei confronti dell’amministratore condominiale è di reato di appropriazione indebita aggravata. La Cassazione nel 2020 ha confermato l’accusa, condannando così i responsabili rappresentanti e amministratori della società.

Inoltre, già nel 2012, il Tribunale di Larino aveva avviato un provvedimento diretto alla revoca giudiziale del mandato per gravi irregolarità commesse durante l’operato dei rappresentanti condominiali, facendo prevalere l’ex articolo 1129 del codice civile.

Come recuperare le quote condominiali sottratte?

Restava da capire se il condomino ricorrente fosse legittimato ad avviare una singola e personale azione di recupero crediti, nonostante il problema riguardasse l’intero condominio.

A tal proposito, la Corte di Appello di Campobasso nel 2022 ha legittimato l’azione del singolo condòmino “a difesa dei propri diritti inerenti i rapporti condominiali”.

Quindi, il singolo condomino è legittimato ad agire, come meglio crede, per il recupero delle quote versate all’amministratore e mai destinate alla cassa comune.

Il decreto ingiuntivo in questi casi è lo strumento a disposizione più utilizzato. Tuttavia, la riforma del condominio ha introdotto alcune novità.

Vediamo in sintesi quali.

La riforma del condominio

L’articolo 1129 del codice civile è stato modificato dalla legge 220/2012, introducendo l’obbligo per l’amministratore condominiale (salvo dispensa deliberata dall’assemblea) di attivarsi per il recupero dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile.

Un Tribunale può anche concedere a terzi creditori la possibilità di pignorare il conto corrente condominiale.

Inoltre, l’amministratore condominiale deve attestare lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali. Per legge, l’amministratore può essere chiamato a risarcire i danni al condominio per mancato recupero crediti e omessa custodia dei beni condominiali.

Tratto da Immobiliare.it