BONUS FACCIATE:NON PUO’ ESSERE SANATA LA FATTURA CHE NON RIPORTA LO “SCONTO”

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Bonus facciate: la fattura errata per mancata indicazione delle “sconto” non è sanabile

Con Risposta a interpello n 385 del 20 luglio 2022 arrivano ulteriori chiarimenti sul “Bonus-facciate” e opzione per lo sconto in fattura (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Non è possibile emettere una nota di accredito e poi rifatturare per stornare una fattura errata e non contenente l’indicazione dello sconto in fattura.  L’indicazione sul documento è una condizione necessaria per poter optare per il trasferimento del bonus al fornitore. 

IL CASO

L’istante fa presente 

  • di aver emesso «il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90%», 
  • e che il cliente «ha pagato via bonifico parlante il 10% dell’importo in data 31/12/2021».

Osserva l’istante che, laddove dovesse emettere una «nota di credito e rifatturazione datati dicembre 2021, pagando le sanzioni per invio tardivo», il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento ad un’altra fattura, né sarebbe possibile chiedere un nuovo pagamento, che sarebbe comunque datato 2022.  L’istante, in sede di documentazione integrativa, presentata su richiesta della agenzia chiarisce che «la comunicazione all’Agenzia delle Entrate [N.d.R. comunicazione da inviare a cura del committente per esprimere la propria intenzione di fruire dello sconto in fattura], […] non è stata ancora mandata. Accorgendoci dell’errore sulla fattura ci è sembrato inutile mandare avanti una pratica con una fattura non corretta». L’istante, non potendo istruire la pratica per la cessione del credito, chiede, dunque, come modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.

L’Agenzia dopo un riepilogo delle norme specifica che con riferimento alla problematica sottoposta dall’istante e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, si rappresenta che non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura.  Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto. Ne deriva che, non avendo l’istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero. 

Il committente potrà comunque recuperare, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (il bonifico c.d “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 corrisponde esattamente al 10% della fattura emessa dall’istante il 27 dicembre 2021) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021.

Il contribuente quindi non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.  Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente – nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 – dall’imposta lorda nella misura del 60% (Cfr. articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito. Sinteticamente l’agenzia specifica che il meccanismo dello «sconto in fattura» non può mai ridurre l’imponibile Iva, ma va tolto dall’importo del totale della fattura. Deve, poi, essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, come «sconto praticato ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020» come precisato dal punto 3.1 del provvedimento delle Entrate del 3 febbraio 2022, n. 35873).

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