SUPERBONUS 110%: LA PROROGA

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IL SUPERBONUS 110% è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2021: l’agevolazione si applicherà non più solo fino al 31 dicembre 2021 ma fino al 30 giugno 2022. La proroga si allunga fino al 31 dicembre 2022  per gli interventi effettuati dal condominio o dalle persone fisiche sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate nel caso in cui, entro il 30 giugno 2022, siano già stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Si arriva addirittura fino al 30 giungo 2023 per gli istituti autonomi case popolari (IACP), se entro il 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto altre novità: per le spese agevolabili sostenute nel 2022 la ripartizione diventerà in quattro quote annuali, non più cinque, sempre di pari importo. Fanno eccezione gli IACP, per i quali la ripartizione in cinque quote annuali vale per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, mentre quelle successive (fino al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023) vanno ripartite in quattro quote annuali di pari importo.

NOVITA’ SUI LAVORI TRAINANTI

La manovra contiene una serie di novità relativamente ad alcune specifiche tipologie di interventi:

  • isolamento termico delle superfici: gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • interventi trainati: vengono compresi anche i lavori per l’eliminazione di barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e per le persone di età superiore a 65 anni;
  • impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica: agevolazione prorogata per tutto il 2022.

ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Per quanto riguarda l’approvazione dei lavori nell’assemblea condominiale resta la precedente regola in base alla quale i lavori sono approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (comma 9 bis dell’articolo 119 del dl 34/2020). Viene precisato che i condomini ai quali sono imputate le spese debbano esprimere parere favorevole.

E’ stato precisato che  l’unità immobiliare funzionalmente indipendente deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

INTERVENTI ANTISISMICI

INTERVENTI COMBINATI

INTERVENTI TRAINANTI PER IL SUPERBONUS

INTERVENTI TRAINANTI ECOBONUS 110%

ALTRI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

Tratto da PMI