SUPERBONUS 110%: LA NUOVA CIRCOLARE CON I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Il tema del Superbonus 110%, ha innescato una moltitudine di dubbi nel settore dell’edilizia, con una mancata risposta all’inizio dei lavori e l’apertura di nuovi cantieri. Per chiarire i numerosi quesiti sul superbonus 110% posti da cittadini, imprese e professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare che si va ad aggiungersi a quella dell’ agosto 2020 n.24/E

Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 vengono riepilogate le modifiche in materia di superbonus introdotte dal Dl n. 104/2020 e aggiornato l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Sono stati inoltre chiariti diversi aspetti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

È stata decisa tra l’altro la proroga per il superbonus al 110% sulle ristrutturazioni green di 6 più 6 mesi, fino alla fine del 2022, con gli ultimi sei mesi per consentire il completamento dei lavori. Se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo la detrazione al 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Le novità nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate N.30/E del 22 dicembre 2020

Tra i chiarimenti della nuova circolare dell’Agenzia dell’Entrate:

  • viene ribadita la nozione di accesso autonomo dall’esterno. Tra questi casi quelli in cui all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietò o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili, che affaccia su strada.Si può ritenere che l’immobile ha un accesso autonomo anche quando ad esso si accede da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione. E’ considerabile accesso autonomo quando all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile
  • vengono spiegate le modifiche sul quorum ridotto (1/3 della proprietà), necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori;
  • vengono forniti dettagli sulle semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali;
  • c’è un approfondimento sull’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.

Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Per tali soggetti il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Non vale neanche la limitazione delle due unità immobiliari

Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per il cosiddetto “sconto in fattura“, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.

INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI – La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, ovvero quelli obbligatori per poter ottenere l’agevolazione, e di quelli trainati, quelli che solo se effettuati congiuntamente ai primi rientrano nell’ambito del Superbonus. Gli interventi trainanti, chiarisce la circolare, possono essere eseguiti anche su una pertinenza e possono beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico – è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari. Le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, spiega ancora l’Agenzia, rientrano nel Superbonus anche se realizzati su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.

SCARICA LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.30/E DEL 22 DICEMBRE 2020