SALVA CASA: I CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO

Il Decreto Salva Casa (Legge 105 del 24/07/2024), ha introdotto significative novità nel panorama normativo italiano, semplificando anche il processo di cambio di destinazione d’uso degli immobili. Con questo decreto, è ora possibile modificare la destinazione d’uso di un’unità immobiliare senza la necessità di svolgere lavori edilizi, purché si mantenga all’interno della stessa categoria funzionale. Questo rappresenta un cambiamento notevole rispetto al passato, quando qualsiasi modifica richiedeva interventi strutturali o funzionali all’immobile. Inoltre, il decreto permette il cambio di destinazione d’uso anche tra diverse categorie funzionali, come quelle residenziali, turistico-ricettive, produttive, direzionali e commerciali, a condizione che l’immobile si trovi nelle zone A, B e C definite dal DM 1444 del 1968 o in zone equivalenti stabilite dalle leggi regionali. Questa flessibilità è ulteriormente ampliata dalla possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di stabilire condizioni specifiche, offrendo così maggiore libertà agli enti locali nel gestire le trasformazioni urbane.

Un aspetto particolarmente rilevante del decreto riguarda le unità immobiliari al primo piano fuori terra o seminterrate, per le quali il cambio di destinazione d’uso è ora regolato dalla legislazione regionale. Questo permette una maggiore adattabilità alle specificità territoriali e alle esigenze locali, consentendo agli strumenti urbanistici comunali di identificare zone specifiche dove applicare le nuove semplificazioni.

Infine, un emendamento approvato in commissione Ambiente mira a facilitare il recupero dei sottotetti, anche in deroga alle distanze minime, promuovendo così un utilizzo più efficiente dello spazio urbano e incentivando il recupero di aree altrimenti inutilizzate. Queste modifiche legislative rappresentano un passo importante verso una maggiore semplificazione e flessibilità nell’ambito dell’edilizia e dell’urbanistica, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace alle dinamiche di mercato e alle esigenze della società.

TITOLO EDILIZIO NECESSARIO

Ai sensi dell’art. 23-ter, D.P.R. 380/2001, comma 1-quinquies (introdotto dal D.L. 69/2024), è previsto che:
– il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre soggetto a SCIA;
– il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare tra diverse categorie funzionali è soggetto al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, ma se le opere sono soggette a CILA, si applica comunque la SCIA.

TIPOLOGIACASISTICATitolo edilizio richiesto
Mutamento senza opere nella stessa categoria funzionaleacconsentitoSCIA ordinaria
Mutamento con opere nella stessa categoria funzionaleacconsentitoSCIA ordinaria
Mutamento con opere tra diverse categorie funzionaliPermesso in zone A, B o C, o equivalentiTitolo abilitativo secondo i lavori da eseguire (minimo SCIA ordinaria)
Mutamento senza opere tra diverse categorie funzionaliAcconsentito in zone A, B o C, o equiparabiliTitolo abilitativo secondo i lavori da eseguire (minimo SCIA ordinaria)
Mutamento con opere tra diverse categorie funzionali, UI poste al primo piano fuori terra o seminterrateAcconsentito secondo le specifiche norme regionaliTitolo abilitativo secondo i lavori da eseguire (minimo SCIA ordinaria)
Mutamento senza operetra diverse categorie funzionali, UI poste al primo piano fuori terra o seminterrateAcconsentito secondo le specifiche norme regionaliTitolo abilitativo secondo i lavori da eseguire (minimo SCIA ordinaria)