CATASTO: NOVITA’ CON IL DECRETO RILANCIO

catasto fabbricati

Il Decreto Rilancio contiene importanti novità riguardanti il Catasto. In particolare: : la proroga del termine previsto per la contestazione di violazioni correlate ai fabbricati rurali (articolo 160); l’esenzione dalla prima rata dell’Imu, dovuta per il 2020, relativa ad alcune categorie catastali di immobili (articolo 177), lo slittamento dei termini di pagamento delle somme riportate in avvisi di liquidazione, emessi a seguito di attribuzione della rendita catastale (articolo 149).

Fabbricati rurali: molto più tempo per le obiezioni
L’articolo 160 del Decreto Rilancio
,  ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di decadenza previsto, a carico dell’amministrazione finanziaria, per la contestazione delle violazioni correlate agli obblighi di dichiarazione, al catasto edilizio urbano, dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
La proroga coinvolge esclusivamente i Comuni ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, riportati negli elenchi contenuti negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016 e riguarda i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che si sarebbero dovuti dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, rispetto ai quali l’amministrazione finanziaria non ha ancora notificato gli atti di contestazione.
​In pratica, la scadenza per la notifica degli atti di contestazione, originariamente prevista per il 31 dicembre 2017, e che per effetto delle varie proroghe disposte a seguito degli eventi sismici 2016/2017 era stata differita al 31 dicembre 2020, con il Dl “Rilancio” viene ulteriormente spostata in avanti di un altro anno, cioè al 31 dicembre 2021.

Immobili turistici: esenzione 1° rata Imu 2020
In conseguenza dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione da Covid-19, il Decreto Rilancio ha definito che la prima rata dell’Imu, relativa al 2020 (la cui scadenza era al 16 giugno), non è dovuta, qualora l’imposta municipale propria riguardi immobili del settore turistico. A stabilirlo è l’articolo 177, che individua espressamente gli immobili a cui si applica tale esenzione, e cioè: 

lettera a): immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; immobili degli stabilimenti termali.
Lettera b): immobili rientranti nella categoria catastale D/2, cioè alberghi e pensioni; immobili utilizzati per le attività di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi.
Per gli immobili rientranti nelle categorie di cui alla lettera b), l’esenzione della prima rata dell’Imu si applica a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività in esse esercitate.