IL NUDO PROPRIETARIO NON È RESPONSABILE DELL’ABUSO EDILIZIO DI CUI NON SIA CONSAPEVOLE

Gli infissi nelle abitazioni

La Corte di Cassazione, sez. pen., con la  Sentenza 25/05/2020 n.15760, in merito ad una sopraelevazione, con edificazione di un secondo piano, senza permesso di costruire e in violazione delle norme antisismiche, ha ribadito che il proprietario di un’area su cui viene realizzata una costruzione abusiva che sia rimasto estraneo alla relativa attività edificatoria non ha l’obbligo giuridico di impedire o di denunciare l’attività illecita di costruzione abusiva posta in essere da altri su detta area (C. Cass. pen. 09/04/2019, n. 15510). Ciò tuttavia non esclude la possibile responsabilità penale del proprietario che, pur non essendo committente, fornisca qualche contributo, materiale o anche soltanto morale, all’attività di illecita trasformazione del territorio posta in essere direttamente da terzi.

Elementi sintomatici della compartecipazione del proprietario, anche morale, alla realizzazione del manufatto sono ricavabili dai seguenti indizi:
– la piena disponibilità della superficie edificata,
– l’interesse alla trasformazione del territorio,
– il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria,
– la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione,
– nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato (C. Cass. pen. 03/07/2012, n. 25669).
Inoltre può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell’opera abusiva la responsabilità sulla base di valutazioni fattuali, quali:
– l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva,
– che sia stato individuato sul luogo,
– che sia il destinatario finale dell’opera (Cass. pen. 02/03/2004, n. 9536).

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL NUDO PROPRIETARIO
Con riguardo in particolare alla responsabilità del nudo proprietario, la Suprema Corte ha richiamato un precedente (“i cui principi non sono mai stati superati”), secondo il quale in tema di reato di costruzione abusiva, l’autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che con propria azione esegue l’opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l’agente aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell’area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (C. Cass. pen. 02/12/1999, n. 13812).

Non di meno, il proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato di cui all’art. 44 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 per la sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell’esecuzione delle opere, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all’attività edilizia posta in essere (C. Cass. pen. 19/11/2003, n. 44160), deducibile dagli indizi come sopra enucleati.

Nel caso di specie è stata ritenuta carente la motivazione della sentenza impugnata che si limitava all’affermazione che la ricorrente “avrebbe potuto rendersi conto dei lavori in corso”, senza tenere in debita considerazione il fatto che la stessa abitava in un luogo diverso e, essendo nuda proprietaria, non aveva alcun diritto di godimento del bene.

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