RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: IL NUOVO DECRETO

rifiuti da costruzione e demolizione

Il nuovo decreto 15 luglio 2022, n. 278  regolamenta la disciplina per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione. Il decreto stabilisce nuovi criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  per entrare, così, in un nuovo ciclo produttivo per la realizzazione di altre opere di ingegneria civile.

Ci saranno 180 giorni per monitorare il provvedimento, prevedendo nel caso una revisione dei criteri o eventuali rettifiche nella qualifica di rifiuto da costruzione riciclabile. Una novità estremamente importante che si discosta dai consueti decreti che definiscono gli “end-of-waste”. Un provvedimento che va a toccare uno dei flussi di rifiuti più “ingombranti” a livello nazionale ed europeo. Per la prima volta si definiscono criteri e parametri di riferimento per questa particolare tipologia di rifiuti.

Gli operatori avranno a disposizione 6 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni presentando un aggiornamento della comunicazione o istanza di adeguamento. Per il periodo transitori, le novità non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto, ne tantomeno a quelli che risultano in procedure già autorizzate.

I materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e ricostruzione potranno essere riutilizzati, rispettando determinati criteri. L’articolo 184-ter, comma 3 lettera b del Testo Unico dell’ambiente (dlgs n. 152/2006) definisce rifiuti inerti: I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

In pratica, per rifiuti inerti si intendono gli scarti prodotti durante i lavori di costruzione e/o demolizione che NON subiscono nessuna variazione nel tempo e NON rappresentano alcun rischio per l’ambiente o per la salute delle persone.

Parliamo, quindi, di rifiuti ma non del tutto inutili in quanto possono essere riciclati e riutilizzati nuovamente nel settore delle costruzioni. Ma attenzione, sebbene inerti, devono essere raccolti, smaltiti e riciclati facendo riferimento a ben precise procedure, differenti rispetto a quelle per i rifiuti urbani.

Non a caso, infatti, il Testo unico per l’ambiente li considera appartenenti alla categoria dei “rifiuti speciali“; questo comporta che la raccolta, lo smaltimento e il riutilizzo deve avvenire nel rispetto di norme precise.

Nella categoria dei rifiuti inerti rientrano i seguenti materiali:

  • sabbia;
  • ghiaia;
  • argilla espansa;
  • vermiculite e perlite;
  • conglomerati cementizi;
  • calcinacci;
  • macerie;
  • conglomerati bituminosi;
  • cemento;
  • mattoni;
  • mattonelle;
  • ceramiche;
  • intonaci;
  • residui di lavorazione non pericolosi che provengono da azioni di demolizione o da cantieri edili.

Il decreto 15 luglio 2022, n. 278 si compone di 8 articoli così suddivisi.

Oggetto e finalità

Il primo articolo riporta i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Il secondo articolo riporta le seguenti definizioni:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione
  • altri rifiuti inerti di origine minerale
  • rifiuti inerti
  • aggregato recuperato
  • lotto di aggregato recuperato
  • produttore di aggregato recuperato
  • dichiarazione di conformità
  • autorità competente

Inoltre ai sensi dell’articolo 1 ed articolo 184-ter del dlgs n. 152/2006, i rifiuti inerti cessano di essere qualificati in quanto tali e sono, invece, qualificati come “aggregato recuperato” se l’aggregato recuperato rispetta i criteri elencati nell’Allegato 1.

Si tratta, in totale, di 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, come nell’allegato.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici (elencati nell’Allegato 2), ossia:

  • la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  • la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  • la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  • la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  • il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

In capo al produttore del materiale edile recuperato, destinato alla produzione di aggregato recuperato, ci sono i seguenti obblighi da assolvere in conformità a quanto previsto dagli articoli 184-ter, comma 5, 188, comma 4, e 193 del dlgs n. 152/2006:

  • attribuire i Codici dei rifiuti;
  • indicare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • compilare il formulario di identificazione del rifiuto;
  • presentare la dichiarazione.

In particolare, il rispetto dei criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente.

Il produttore dovrà conservarla per 5 anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale (anche in formato elettronico) a disposizione di eventuali controlli da parte delle autorità.

Infine, ai fini della prova della sussistenza dei criteri, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

E’ chiarito che il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Ai fini dell’adeguamento ai criteri (presenti nell’Allegato 1), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il produttore presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata, indicando la quantità massima recuperabile o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo 180 giorni dal la pubblicazione sul sito del MITE.

Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati.

Infine, gli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del regolamento.

Allegato 1

Il documento riporta:

  • l’elenco dei rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato;
  • le verifiche sui rifiuti in ingresso;
  • il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
  • i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato;
  • le Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell’aggregato recuperato.

Allegato 2

Il secondo allegato indica gli scopi per cui può essere utilizzato l’aggregato recuperato e le relative norme tecniche.

Allegato 3

Il terzo ed ultimo allegato contiene il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

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