Ringhiere e tettoie. Iva agevolate per i beni finiti

Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione dell’IVA per beni finiti con la risposta n. 71 del 21 febbraio 2020 ad un interpello presentato in materia. In particolare, un contribuente che svolge attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, ha chiesto chiarimenti in merito all’IVA applicabile in caso di vendita con posa in opera dei prodotti tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a imprese specializzate.

Nella risposta si richiama la normativa di riferimento ovvero il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per la quale alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:

  • l’aliquota del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
  • l’aliquota del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti (opere di urbanizzazione,    impianti,    edifici    assimilati  ai fabbricati Tupini) nonché degli interventi di recupero diversi dalle manutenzioni; laddove mantengano  una propria individualità e autonomia funzionale e siano sostituibili autonomamente dalla struttura della quale fanno parte senza perdere le proprie caratteristiche di modo che siano, oggettivamente, suscettibili di successive utilizzazioni.

L’Agenzia ritiene quindi che i beni oggetto dell’istanza, quali ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio) possano rientrare nella categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.

L’aliquota del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini, nonché delle costruzioni rurali.

L’aliquota del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati Tupini) nonché degli interventi di recupero diversi dalle manutenzioni

SCARICA LA RISPOSTA N.71 DEL 2020 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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