MODIFICHE AI CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

dispositivi sicurezza

Per dispositivo di protezione individuale ( DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Con il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 art. 13 sono state apportate modifiche al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08 che tratta di criteri di scelta ed uso dei DPI.

ART 79

Il testo dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08, a seguito della modifica, è ora il seguente:
“Articolo 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.”

DM 2 maggio 2001

Come noto il DM 2 maggio 2001 – Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), “ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell’udito;

Norme UNI

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti criteri”, approva i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

a. alla protezione dell’udito, come riportati nell’allegato 1 del decreto;
b. alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell’allegato 2 del decreto;
c. alla protezione degli occhi:
filtri per saldatura e tecniche connesse,
filtri per radiazioni ultraviolette,
filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell’allegato 3 del decreto;
d. a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell’allegato 4 del decreto.