ANTINCENDIO FACCIATE DEGLI EDIFICI E SOLUZIONI ALTERNATIVE: LA CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO

antincendio

Nell’Allegato 1 della Circolare sono elencati i metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati dell’ Unione europea. Ecco cosa prevede nel dettaglio il Documento dei VVFF

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha diramato la circolare n. 11051 del 2 agosto 2022 che stabilisce alcune importanti disposizioni relative alla valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
In particolare, l’art. 4 comma 3 della Regola tecnica verticale sulle chiusure d’ambito dispone che, nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea potranno costituire un utile riferimento.
Pertanto l’installazione di sistemi per le facciate che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea costituisce una soluzione alternativa del Codice di prevenzione incendi.

Con tali metodi di prova vengono valutate le prestazioni relative ai seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

  • limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata);
  • verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
  • limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme;
  • limitazione degli incendi covanti.

Nella Circolare viene precisato che per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 sono integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito, di cui al punto V.13.3.

Inoltre, nel documento viene specificato che le valutazioni in oggetto potrebbero presentare aspetti di particolare innovazione e specializzazione e che in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi acquisiranno le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.

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