PARCO AGRISOLARE: GLI INTERVENTI FINANZIABILI INCLUDONO LE SPESE PROFESSIONALI E DI PROGETTAZIONE
Domande entro il 27 Ottobre 2022. Per tutti gli interventi previsti sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
Con l’Avviso pubblico pubblicato in data 23 agosto 2022, Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha approvato il Regolamento Tecniche del Bando Parco Agrisolare. In esso sono contenute tutte le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal Decreto.
Esso prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nella realizzazione d’impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese comparto agricolo. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
- Costruzione o miglioramento di beni immobili
- Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?
- imprenditore agricolo, in forma di persona fisica o giuridica;
è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, , esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; - impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero
- cooperativa agricola, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell’imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.
Sono esclusi dai Soggetti Beneficiari chi i soggetti aventi un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00.