BONUS FACCIATE: NUOVI CHIARIMENTI DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

bonus facciate

A seguito di una interpellanza riguardo l’agevolazione facciate al 90% all’Agenzia delle Entrate, circa i dubbi se la sola pitturazione o anche la demolizione e realizzazione dello strato di intonaco sottostante e di un possibile risanamento delle parti strutturali siano oggetto di detrazioni fiscali, con la risposta n.185 del 12/06/2020 è stato chiarito che:

1) nel caso di spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi – le relative spese sono ammesse al “bonus facciate;

2) per gli interventi sulla facciata del condominio resta, ovviamente, fermo che la detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi effettuati sulla parte sull’involucro esterno visibile dell’edificio restando, invece, escluse quelle sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni), fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

3) qualora, inoltre, l’intervento in questione presenti le caratteristiche previste dal comma 220 dell’ articolo 1, della citata legge n. 160 del 2019, (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio) trovano applicazione anche le disposizioni in materia di risparmio energetico e vanno effettuati gli adempimenti sommariamente descritti in precedenza e riportati nel paragrafo 4 “Adempimenti e controlli” della citata circolare n. 2/E del2020,

4) con riferimento, alle spese per il rifacimento dei balconi, rientrano tra quelle ammesse alla detrazione anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi;

5) ai fini del “bonus facciate” inoltre, il terrazzo a livello pur costituendo, analogamente al balcone, una “proiezione” all’aperto dell’abitazione cui è contigua, è, tuttavia, destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. e quindi non modifica la natura strutturale del terrazzo di “parete orizzontale” tale da escluderlo dal “bonus facciate”.

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