IL SETTORE AGRICOLO E LA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA LE NOVITA’ E LE ESENZIONI CON LA LEGGE DI BILANCIO 2023: DALL’IMU, ALL’IRPEF, ALLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

Piccola proprietà contadina

La legge di bilancio per l’anno 2023 prevede alcune misure specifiche per il settore dell’agricoltura. Una delle principali novità riguarda l’Imu sugli immobili occupati, con l’introduzione di sgravi fiscali per favorire l’occupazione degli immobili agricoli. Sono previste anche nuove disposizioni in materia di redditi agrari e fondiari, al fine di semplificare la tassazione e favorire lo sviluppo del settore agricolo.

I redditi fondiari e agrari (comma 80). Prorogata all’anno 2023 l’esenzione dall’Irpef e dalle relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La norma prevede che i redditi ottenuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola derivanti dal possesso di terreni agricoli non concorrano a formare la base imponibile per l’Irpef e per le addizionali regionali e comunali. Tuttavia, questa esenzione comporta l’impossibilità di usufruire delle deduzioni dagli oneri deducibili, come i contributi previdenziali, e delle detrazioni dall’Irpef, come gli interessi passivi. Anche i familiari coadiuvanti che sono iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti e partecipano attivamente all’attività possono beneficiare di questa esenzione. Inoltre, la norma si applica anche alle società semplici e ai soci che sono iscritti alla previdenza agricola, ad eccezione delle società agricole che sono titolari di reddito d’impresa.

L’IMU sugli immobili occupati (comma 81). E’ disposta l’esenzione dall’IMU (art. 1, comma 759, della l. 21.12.2019, n. 160) per gli immobili non utilizzati né disponibili e per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per reati di occupazione clandestina o invasione di edifici, è prevista dall’articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 21 dicembre 2019. Per poter beneficiare di questa esenzione, il proprietario dell’immobile deve comunicare al comune interessato, in modo telematico, il possesso dei requisiti necessari entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Inoltre, una comunicazione analoga deve essere inviata al comune nel momento in cui il diritto all’esenzione cessa, ad esempio se l’immobile diventa nuovamente disponibile o viene risolta la situazione di occupazione abusiva. È previsto che un decreto ministeriale regoli i dettagli relativi alla modalità di comunicazione e possesso dei requisiti per l’esenzione entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della norma.

Le aliquote IVA. Soltanto per l’anno 2023 sulle cessioni di pellet si applica l’aliquota IVA del 10% e non quella del 22% (comma 73). A partire dal 1.1.2023, l’aliquota IVA sulle cessioni di pellet sarà del 10% anziché del 22%. Tuttavia, l’aliquota del 6,4% di compensazione forfettaria per le cessioni di legna da ardere e legno semplicemente squadrato non è stata riproposta, pertanto dal 1.1.2023 sarà ripristinata la percentuale di compensazione del 6% per tali prodotti. Per quanto riguarda le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, l’articolo 1, comma 527, della legge 30.12.2021, n. 234, ha prorogato fino al 31.12.2022 la percentuale di compensazione forfettaria del 9,5%. Tuttavia, tale norma non è stata riproposta, quindi dal 1.1.2023 la percentuale di compensazione sarà del 7% per gli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, e del 7,30% per gli animali della specie suina.

La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (commi da 107 a 109). Riaperti, i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società. E’ possibile rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.1.2023.
Entro il 15.11.2023 deve essere redatta la perizia ed effettuato il giuramento. L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata entro il 15.11.2023, ovvero è possibile ripartirla in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 15.11.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 15.11.2024 e il 15.11.2025.

E’ possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati posseduti al 1.1.2023 al valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente. La novità è rappresentata dal fatto che la rideterminazione è estesa a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi unilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1.1.2023 assumendo il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettando il valore a imposta sostitutiva. Per la perizia giurata, l’imposta e il pagamento si applicano le regole indicate per i terreni, fermo restando la diversità del perito.

I contributi per i giovani agricoltori (art. 57) Viene prorogato fino al 31.12.2023 il beneficio contributivo riservato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del. d.lgs. 29.3.2004, n. 99. Questa misura prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nell’anno 2023 beneficeranno dell’estensione del beneficio contributivo fino al 31 dicembre 2023. Durante questo periodo di 24 mesi, si avrà l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, sebbene l’aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche rimanga la stessa.

La piccola proprietà contadina (comma 110). Il nuovo comma 4-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo del 30 dicembre 2009, numero 194, amplia l’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina ai trasferimenti a pagamento di terreni e relative pertinenze che sono considerati agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Questo vantaggio fiscale si applica alle persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nel contratto di trasferimento di voler iscriversi alla gestione previdenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali entro 24 mesi.

Su questi atti si applicano imposte fisse di registro e ipotecarie e un’imposta catastale con aliquota dello 1%. Gli onorari notarili sono ridotti del 50%. Questo beneficio viene revocato se, entro un periodo di 5 anni, la persona interessata volontariamente vende i terreni o smette di coltivarli o di gestirli direttamente.

È importante precisare che c’è una differenza rispetto alla disposizione dell’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, numero 99, secondo cui le disposizioni sull’imprenditore agricolo professionale si applicano anche alle persone fisiche o alle società che hanno presentato una richiesta di riconoscimento di questa qualifica alla Regione e si sono già iscritte alla gestione previdenziale dell’INPS.

I terreni montani (comma 111). I terreni si considerano ubicati nei territori montani se:

  • sono situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che solo in parte si trovano alla predetta altitudine;
  • sono compresi nell’elenco compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • che fanno parte di comprensori di bonifica montana.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento e accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, continuano ad essere soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e sono esenti dall’imposta catastale fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, il beneficio fiscale viene esteso anche alle cooperative che conducono direttamente i terreni. Tuttavia, a partire dal 1 gennaio 2023, vengono confermate le regole impositive e il beneficio fiscale viene esteso anche a favore dei soggetti che non sono iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’INPS, a patto che, nell’atto di acquisto, dichiarino di impegnarsi a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.

È importante notare che la decadenza del beneficio fiscale si verifica se, prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto, viene effettuata la cessione volontaria dei terreni o se viene interrotta la coltivazione e la conduzione diretta degli stessi.

I mezzi di pagamento (commi da 384 a 388). Il divieto di pagamento per contanti è elevato da 1.000 a 5.000 euro. Continua ad essere presente la regola secondo cui l’esercente non può rifiutare il pagamento mediate POS per qualsiasi importo.

L’ILIA (comma 834). A decorrere dal 1°.1.2023, per la regione Friuli Venezia Giulia si applica l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’IMU.

Il bonus verde (comma 38). Fino al 31.12.2024 è stato prorogato il c.d. “bonus verde” cioè la detrazione del 36% ai fini dell’Irpef su di un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di possi, le coperture a verde e i giardini pensili (art. 1, c. 12, l. 27.12.2017, n. 205). La detrazione (massima di 1.800 euro) va ripartita in 10 anni. Non è ammesso lo sconto in fattura.

L’Iva precompilata estesa agli agriturismi, enoturismo e oleoturismo e associazioni. Ai sensi del provvedimento 12.1.2013, prot. 9652, in via sperimentale, anche i produttori agricoli indicati agli artt. 34 e 34-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, possono avvalersi della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della tenuta dei registri IVA e della compilazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA di cui all’art. 4 del d.lgs. 5.8.2015, n. 127.
La norma è estesa anche a chi esercita l’attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo nonché alle associazioni operanti in agricoltura ai sensi della l. 30.12.1991, n. 413.

Le cessioni di zolla edibile. Nel caso specifico delle cessioni di germogli di verdure e della zolla edibile su cui le stesse sono radicate, l’aliquota IVA del 4% si applica in base al numero 5) della Tabella A, parte II. Inoltre, viene menzionato che le cessioni dei prodotti a base di “crescione, tatsoi, pack-choi, mizuna, mustard e trifoglio rosso” rientrano anche nella stessa categoria (n. 5) della tabella). Pertanto, per questi prodotti, si applica l’aliquota IVA del 4%.