CESSIONE DEI CREDITI: DAL 1° DICEMBRE VIA ALLE COMUNICAZIONI DI QUELLI NON UTILIZZATI

cessione crediti

Novità per chi ancora non ha concluso la cessione dei crediti: dal 1º dicembre, coloro che hanno ottenuto crediti maturi grazie al Superbonus e agli altri bonus edilizi, ma che non li hanno utilizzati a causa di cause diverse dalla scadenza, dovranno comunicarli all’Agenzia delle Entrate utilizzando la nuova funzionalità telematica sul sito web della stessa Agenzia. Le procedure per l’invio dei dati sono state definite attraverso un provvedimento del 23 novembre 2023.

E’ importante sottolineare che il Decreto “Asset e Investimenti” o “Omnibus” non ha introdotto questa normativa, ma ha semplicemente confermato e ribadito l’obbligo di comunicare la presenza di crediti bloccati.

L’obbligo di comunicazione dei crediti bloccati è stato introdotto inizialmente dal Decreto Legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018, con l’obiettivo di garantire la trasparenza nell’utilizzo dei crediti derivanti da cessioni del credito o sconti in fattura. Questa normativa si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno crediti bloccati per cause indipendenti dalla propria volontà e diverse dalla scadenza. Essi devono inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del motivo per cui non è stato possibile utilizzare il credito.

Dal 1° dicembre nuova funzionalità della Piattaforma cessione crediti

Dal 1° dicembre sul sito dell’Agenzia, all’interno della Piattaforma cessione crediti, è disponibile una nuova funzionalità dedicata ai crediti inutilizzati.   I crediti sono tracciabili quando a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco. Si tratta di una novità entrata in vigore dal 1° maggio 2022 per evitare la cessione parziale dei crediti.

A dover inviare la comunicazione relativa ai crediti dei bonus casa e del superbonus non utilizzabili sarà l’ultimo cessionario, sia in caso di opzione per la cessione del credito che dello sconto in fattura.

Cessione crediti, quali crediti non utilizzati bisogna comunicare

Appurato che devono essere comunicati i crediti non utilizzati per cause diverse dalla scadenza, l’Agenzia ha aggiunto due chiarimenti con una faq pubblicata sempre il 23 novembre:

1. I crediti bloccati, perché sottoposti a sequestro, non devono essere oggetto di comunicazione. L’Agenzia è già a conoscenza di questa informazione perchè, in caso di sequestro, l’Autorità giudiziaria trasmette una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta sospende la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti, eliminandoli dal cassetto fiscale.

2. I crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo devono essere comunicati.

Introdotta dall’articolo 25 del decreto legge n. 104/2023, la comunicazione dei crediti inutilizzabili relativi ai bonus casa e al superbonus prende il via con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre.

La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire a decorrere dal 1° dicembre, data a partire dalla quale la Piattaforma cessione crediti sarà implementata con la nuova funzionalità.

Due le procedure da seguire, differenziate per i crediti tracciabili dotati di codice identificativo secondo quanto previsto dal comma 1-quater del decreto legge n. 34/2020 e per quelli non tracciabili.

Nel primo caso, nella comunicazione dei bonus casa e del superbonus utile per censire i crediti non più utilizzabili sarà necessario inserire:

  • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

L’accoglimento della comunicazione avverrà in caso di rate dei crediti oggetto di cessione o sconto in fattura ancora nella disponibilità del cessionario tenuto alla trasmissione.

Nel secondo caso, per i crediti non tracciabili, bisognerà invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito relativo alla comunicazione di prima cessione o sconto in fattura e, in tal caso, la comunicazione verrà accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

All’interno della procedura di comunicazione bisognerà altresì indicare, in ambedue le ipotesi, la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito.

Dopo l’accoglimento della comunicazione trasmessa i crediti oggetto di comunicazione saranno immediatamente esclusi dalla disponibilità del cessionario.

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