I PROFESSIONISTI SI POSSONO CANCELLARE DAGLI ELENCHI DELLA POSTA CERTIFICATA: AGGIORNATE LE LINEE GUIDA

Posta certificata

Con la Determina n. 188/2023 l’AGID ha provveduto  alla «Modifica delle “Linee guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese” adottate ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell’amministrazione digitale». 

Ora anche il professionista iscritto all’Ordine, come ogni semplice cittadino, può cancellare il suo indirizzo di posta elettronica certificata dall’Inad, l’indice nazionale dei domicili digitali operativo dal 6 luglio e  dunque non ricevere più notifiche via Pec dagli enti pubblici che riguardano questioni diverse dall’attività lavorativa, per esempio i verbali di sanzioni amministrative per le infrazioni stradali.

Lo consente la modifica delle linee guida Inad introdotta dalla determinazione 188/23 dell’Agenzia per l’Italia digitale, comunicata sulla G.U. n. 192/23. La modifica, si è resa necessaria «per superare le criticità» emerse «dopo l’entrata in esercizio di Inad» e il trasferimento automatico nel nuovo elenco dei dati già presenti in Ini-Pec, l’indice nazionale delle imprese e dei professionisti gestito dal ministero dello Sviluppo economico.

Per i professionisti iscritti in albi, elenchi o registri, come geometri, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti e così via, il domicilio digitale predefinito su Inad è l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’elenco Ini-Pec, istituito presso il Mise, fermo restando il diritto di indicare un diverso account.

Il ciclo di vita del domicilio digitale Inad, tuttavia, è regolato dalle linee guida Agid con una funzionalità che consente di cancellarsi alle persone fisiche che non sono contemporaneamente iscritte all’indice dei professionisti Ini-Pec, una facoltà di cessazione finora non consentita ai professionisti ordinisti: insomma c’era una «disparità di trattamento» fra questi ultimi, da una parte, e, dall’altra, le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi o elenchi.

Ecco allora il provvedimento di Agid, che decide di «rivalutare gli interessi pubblici coinvolti» e consente anche alle persone fisiche iscritte a Ini-Pec come professionisti di cessare volontariamente il domicilio digitale in Inad. Il tutto in base a quanto disposto dall’articolo 3 del codice dell’amministrazione digitale e tenendo presenti «i principi generali di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione». La modifica, precisa l’Agenzia Italia digitale, non «richiede di procedere con una revisione delle linee guida».

Con l’avvento di Inad diventano sette gli elenchi pubblici in cui si possono reperire indirizzi Pec per le comunicazioni a valore legale in base al codice dell’amministrazione digitale. Oltre a Ini-Pec, infatti, vanno ricordati: Anpr, anagrafe nazionale della popolazione residente; registro Pa, formato dal ministero della Giustizia e consultabile solo da uffici giudiziari, uffici notifiche, esecuzione e protesti oltre che dagli avvocati; registro imprese delle Camere di commercio; Reginde, gestito da via Arenula, con le Pec di avvocati, notai, avvocati dello Stato e degli enti e ausiliari del giudice; Ipa, l’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, gestito sempre da Agid.

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