CESSIONE DEL CREDITO: IL DECRETO MILLEPROROGHE POSTICIPA I TEMPI PER LA COMUNICAZIONE

superbonus

Il DL Milleproroghe sposta il termine entro il quale devono essere effettuate le comunicazioni di cessione del credito 2023

Cessione del credito 2023 con proroga. Lo prevede un emendamento al DL 198/2022, decreto Milleproroghe. La proroga non riguarda solo la comunicazione della cessione del credito, ma anche quella che deve essere fatta dagli amministratori di condominio o dagli intermediari per loro conto, circa il sostenimento di spese di ristrutturazione e di risparmio energetico su edifici condominiali. Spese che poi verranno inserite dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi precompilata dei condòmini.

La cessione del credito. Proroga al 31 marzo per le spese 2023

Il primo intervento di proroga, riguarda la modifica del termine fissato al 16 marzo 2023 per la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Comunicazioni afferenti i bonus edilizi con spese 2022.  Rispetto ai quali, ex art.121 del DL 34/2020, è ammessa la suddetta cessione: superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc. La comunicazione riguarda anche la cessione delle eventuali rate residue della detrazione che può avvenire solo rispetto al loro totale.

Cessione appunto da comunicare entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Nei fatti, il termine viene spostato dal 16 marzo al 31 marzo per tutti. Anche se le banche vogliono la copia della comunicazione con largo anticipo.

Rimane in essere che, come da regole ordinarie fissate dall’Agenzia delle entrate, la comunicazione inviata può essere oggetto di:

  1. annullamento, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta;
  2. sostituzione, ossia entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Fermo restando la possibilità di ricorrere alla c.d. remissione in bonis.

Novità anche per la comunicazione degli amministratori di condominio

Un’ulteriore proroga è stata prevista rispetto al termine del 16 marzo entro la quale gli amministratori di condominio o gli intermediari per loro conto, devono comunicare eventuali spese di ristrutturazione e di risparmio energetico sostenuti dai condòmini su edifici condominiali.

In particolare (Fonte portale Agenzia delle Entrate):

Gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo 2023, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline. Con il decreto Milleproroghe ossia con l’emendamento in parola, il termine viene spostato dal 16 marzo al 31 marzo.

Si ricorda che:

  • non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata;
  • ai fini della compilazione della comunicazione, l’Amministratore deve indicare, nel campo 25 l’importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23, e non la spesa effettivamente sostenuta;
  • tutti gli importi indicati nella comunicazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Nel complesso, il DL Milleproroghe sposta in avanti il termine per effettuare le suddette comunicazioni.