Sentenze

ABUSO EDILIZIO, DEMOLIZIONE E SANZIONE ALTERNATIVA : LE MODALITA’ DI CALCOLO SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Nel caso di abusi edilizi, l’ordine di demolizione non è l’unica alternativa prevista dal TESTO UNICO EDILIZIA DPR n. 380/2001, infatti qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è prevista la possibilità per la pubblica amministrazione di valutare una sanzione alternativa. Questo è quanto stabilito dal CONSIGLIO DI STATO con la Sentenza n. 350 dell’ 11 gennaio 2021.

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GLI ABUSI EDILIZI VANNO DEMOLITI ANCHE DA CHI NON LI HA REALIZZATI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 10869/2020 del 23 ottobre 2020, ha ribadito che il proprietario dell’immobile realizzato abusivamente, in assenza di autorizzazioni deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’abuso, atteso che “il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è, infatti, l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi” (Cons. Stato Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983).

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