APERTURE DELLE FINESTRE IN ZONA CON VINCOLO PAESAGGISTICO SONO “VARIAZIONI ESSENZIALI” PENALMENTE RILEVANTE

aperture finestre in zone con vincolo paesaggistico

In un immobile sottoposto a vincolo paesistico e ambientale, la realizzazione di finestre e luci sui prospetti dello stesso in difformità dal permesso di costruire costituisce variazione essenziale “penalmente rilevante“ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e punito ai sensi dell’art. 44, del medesimo D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c) , che stabilisce sanzioni penali quando vengono commessi interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.
Anche la realizzazione di una canna fumaria necessita del rilascio del permesso a costruire e nel caso in cui interessi il prospetto dell’edificio di immobili ricadenti in zona vincolata paesaggistica è vincolata ad una ulteriore autorizzazione come il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Si è così espressa la Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 27/10/2020, n. 29815. Infatti a seguito dell modifiche effettuate al D.P.R. 380/2001 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla L. 11/09/2020, n. 120, nel caso in cui l’apertura delle finestre venga effettuata su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), vanno fatte alcune distinzioni al fine di accertare la necessità del permesso di costruire.
Questo in linea con quanto disposto dal D.L. 76/2020, che in merito agli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia disciplinati dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, ha specificato che tra quelli di manutenzione straordinaria (soggetti a semplice SCIA) sono incluse le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati (quali ad esempio le aperture di finestre e porte esterne). Ne consegue che, alle condizioni previste dal legislatore del 2020 (vedi art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) come modificata dal  D.L. 76/2020), i suddetti interventi effettuati su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, possono rientrare nella manutenzione straordinaria soggetta a SCIA semplice.

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