E’ LEGITTIMA L’ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

Consulente Tecnico D’Ufficio

E’ legittima l’acquisizione da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio di documenti quali il rilievo metrico dei luoghiil progetto dell’edificio e la documentazione catastale di supporto, ossia documenti che, per l’appunto, rappresentano “fatti accessori”, infatti ai sensi dell’art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

Il principio è stato richiamato e fatto proprio dalla Corte di cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 19 agosto 2020, n. 17304, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel casod e quo, dalla Corte d’appello di Bari.

I FATTI

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1001 del 2015, riformando la decisione del Tribunale di Bari, ha accolto la domanda proposta da Iole Bruto di ripristino della canna fumaria a servizio dell’immobile, adibito a panificio, di proprietà di costei. La Corte d’appello – dopo affermato che il primo giudice aveva errato nel ritenere indeterminato l’oggetto della domanda attorea (conseguentemente negando l’ammissione dei mezzi istruttori e omettendo l’esame di merito), giacché, si legge nell’impugnata sentenza, tale oggetto risultava sufficientemente definito già nella citazione introduttiva e, comunque, era stato adeguatamente precisato dall’attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) – ha accertato, in base alle risultanze della consulenza tecnica disposta nel giudizio di appello, che la canna fumaria era stata resa inservibile dai convenuti, avendone essi rimosso un tratto nel corso dei lavori di ristrutturazione del loro appartamento.

La cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta dai proprietari di un immobile sovrastante quello di altro proprietario, sulla scorta di tre motivi.

Per quanto è qui di interesse, i ricorrenti con il secondo motivo, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non rilevando la nullità della c.t.u., per la natura esplorativa della stessa e per avere il consulente acquisito ed utilizzato documenti non prodotti dall’attrice. La norma applicata è l’art. 194 del Codice di procedura civile riguardante l’attività del Consulente d’Ufficio.

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze

La decisione

La Corte di cassazione, mediante l’ordinanza n. 17304 del 2020, ha ritenuto il motivo non fondato e ha rigettato il ricorso.

La motivazione

A dire del Collegio la doglianza circa l’acquisizione di documenti, da parte del CTU, non forniti dall’attrice essa è infondata in base al principio che «il consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (così Corte di cassazione, n. 14577/2012 che, in applicazione di tale principio, cassò la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l’acquisizione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica di un immobile oggetto di divisione).

Già Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 11 settembre 2018, n. 22116, aveva chiarito che la CTU ben può essere disposta anche per l’acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all’ausiliario consulente (consulenza c.d. percipiente), di tal che è così consentito a quest’ultimo pure di acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti e documenti «accessori», in modo che rimanga comunque esclusa, nella CTU concretamente disposta, una «funzione vicariale della prova».

Così come Corte di cassazione, Sezione I Civile, con l’ordinanza del 15 giugno 2018, n. 15774 ha chiarito che al limite costituito dal divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative è consentito derogare solo quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi unicamente con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza.

Come più volte ritenuto (da ultimo, Corte di cassazione, 9 giugno 2017, n. 14521; Corte di cassazione, 22 dicembre 2016, n. 26839; Corte di cassazione, 14 dicembre 2016, n. 25609), la c.t.u. non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche:essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni (cfr. ex plutimis, Corte di cassazione, 8 febbraio 2011, n. 3130; Corte di cassazione, 18 aprile 2008, n. 10202).

A questo principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fa eccezione soltanto l’ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone (cfr., tra le altre, Corte di cassazione, 22 gennaio 2015, n. 1190; Corte di cassazione, 10 settembre 2013, n. 20695; Corte di cassazione, 13 marzo 2009, n. 6155).

Nel caso in esame i documenti che i ricorrenti lamentano essere stati indebitamente acquisiti dal c.t.u. sono il rilievo metrico dei luoghiil progetto dell’edificio del 1963 e la documentazione catastale di supporto (pag. 7 del ricorso), ossia documenti che, per l’appunto, rappresentano “fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza”, la cui acquisizione ad opera del c.t.u. deve ritenersi consentita ai sensi dell’articolo 194 c.p.c.

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