Sentenze

FACCIATE E BALCONI: LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE

La facciata è l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l’edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. Ne deriva che la facciata rappresenta, quindi, l’immagine stessa dell’edificio, l’involucro esterno e visibile nel quale rientrano, senza differenza e aldilà delle esposizioni, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile.

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SU UN IMMOBILE PARZIALMENTE ABUSIVO E’ VIETATA L’ORDINARIA MANUTENZIONE

L’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia, specifica che ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su immobile illegittimo, effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, “ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legalmente”.

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SUPERBONUS CAPPOTTO TERMICO E IMMOBILI ANTE 1945 VINCOLATI

La circolare 4 del 4 marzo 2021 del MIBACT, chiarisce che per l’istallazione del cappotto termico riguardo il Superbonus 110% negli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio anteriori al 1945 così come definiti nella circolare 42/2017 dello stesso MIBACT, cioè immobili vincolati e/o che si trovano in area di tutela paesaggistica, è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica .

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SUPERBONUS E REGOLARITA’ EDILIZIA

La regolarità edilizia dell’immobile costituisce, come noto, un presupposto imprescindibile ai fini dell’accesso agli incentivi di cui alla normativa Suberbonus ex DL 34/2020 poi convertito in Legge 77/2020: proprio questo presupposto ha rappresentato fin ora uno degli ostacoli più insidiosi ai fini dell’esecuzione dei lavori medianti tali speciali incentivi.

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IL TITOLO EDILIZIO EDIFICI ANTERIORI AL 1967 E 1942: I CHIARIMENTI DEL TAR PUGLIA

In merito all’attività edilizia realizzata in data anteriore al 1967 e 1942, il TAR Puglia-Lecce, con la sentenza 01/02/2021, n. 162, ha ribadito che per l’attività edilizia realizzata prima del 31 ottobre 1942 non era richiesta una licenza edilizia preventiva, quindi non sarà necessario il titolo edilizio sia per gli immobili costruiti all’interno che per quelli costruiti all’esterno dei centri abitati. Tuttavia, a partire dal 1942 fino al 1967, tale obbligo era limitato ai soli immobili situati nei centri abitati. A partire dal 1967, invece, l’obbligo di ottenere una licenza edilizia preventiva si estende a tutto il territorio comunale.

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