L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI NON ESCLUDE IL RECUPERO DEL CREDITO IN PRESENZA DI UN INCARICO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

compensi professionali

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19427/2021 fa chiarezza in merito alle procedure azionabili da un professionista per il recupero dei propri compensi professionali.

In tema di liquidazione dei compensi professionali, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito dalla L.27 marzo2012, n. 27, non determina, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod. proc. civ. ( relativo alle parcelle di spese e prestazioni ), infatti il professionista che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere dell’Albo e/o Ordine di appartenenza o associazione professionale , che rilascia sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012,n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi, l’opinamento. La funzione di opinamento è mantenuta, così come sono restate ferme le previsioni che a tale funzione fanno riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso.

Nel caso di specie trattasi di una vicenda di un avvocato (estensibile ai professionisti iscritti negli ordini professionali – in virtù del D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito dalla L.27 marzo2012, n. 27) , che si era visto rigettare la liquidazione dei compensi in materia giudiziale e stragiudiziale civile, nonostante fossero corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente consiglio dell’ordine. Per il Tribunale di Roma, il professionista non può agire con il procedimento monitorio puro, ossia ottenere un decreto ingiuntivo in assenza di puntuale prova scritta di ciascuna delle prestazioni e delle spese ovvero dell’accordo scritto sul compenso.

Nel merito le Sezioni Unite, nell’accogliere le conclusioni della Procura generale, ha formulato i seguenti principi di diritto:

a) In tema di liquidazione del compenso , l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali ,disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito dalla L.27 marzo2012, n. 27, non determina, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod. proc. civ.;

b) anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, il professionista che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (ordine professionale).

SI ALLEGA LA SENTENZA