Fusione IMU e Tasi per il 2020

IMU e TASI – Fusione e scadenze

La doppia tassa sul mattone IMU e TASI, dal 2020 si fondono, grazie alla nuova Legge di Bilancio.La nuova IMU avrà un’aliquota dell’8,6 per mille, che i sindaci potranno aumentare fino a un massimo di 2 punti, quindi al 10,6.Tramite delibera comunale si potrà anche decidere di ridurla, fino al suo azzeramento. Solo per il 2020 la nuova IMU potrà essere portata fino a un massimo dell’11,4 per mille, ma tale aliquota è valida solo per i Comuni che avevano già portato al limite sia IMU che TASI. Con la nuova IMU i sindaci hanno più poteri, tra cui anche la facoltà di decidere se annullare il prelievo su ville, castelli e abitazioni di pregio. Ma cosa cambia con la tassa unica sulla casa? Non solo più poteri alle amministrazioni comunali, ma anche una semplificazione delle aliquote.

COME SI PAGHERÀ LA NUOVA IMU?

La nuova IMU, in nome sia della semplificazione fiscale che della lotta all’evasione, potrà essere pagata tramite:
*- bollettino postale compatibile col modello F24;
*- modello F24;
*- la piattaforma PagoPA.

ESENZIONI E SCONTI

Restano le attuali esenzioni, compresa quella, resa esplicita, per la casa familiare che rimane al genitore affidatario dei figli in caso di separazione (è equiparata a prima casa). E viene confermato anche lo sconto del 25% per chi affitta una seconda o terza casa a canone concordato (per gli affitti sociali la manovra stabilizza anche l’aliquota della cedolare secca al 10%). La nuova Imu rimane un’imposta sulle seconde case. Rimangono escluse quindi le abitazioni principali a meno che si tratti di immobili di lusso accatastati come A1A8 o A9.

MA COSA S’INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

È bene ricordare che per abitazione principale si intende la casa in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Comune, le agevolazioni per l’abilitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Quali sono le pertinenze dell’abitazione principale? Si intendono solo quelle classificate come C2C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per fare un esempio, chi avesse due box separati nella propria abitazione, solo una delle due sarebbe esente dal pagamento dell’Imu.

SU COSA NON SI PAGA LA NUOVA IMU

Ai fini dell’imposta si considerano come abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
  • un solo immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Questo tipo di agevolazione è concessa per un solo immobile.

CHI LA DEVE PAGARE

La nuova imposta, come la precedente, si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale ai possessori di immobili, cioè il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Il fabbricato deve esser iscritto al catasto e avere la rendita catastale, in caso di nuova costruzione l’Imu è dovuta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se precedente, dalla data di utilizzo dell’immobile.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

NUOVA IMU: LE DEDUCIBILITÀ

Nella relazione illustrativa che accompagna la bozza si esplicitano poi gli oneri deducibili dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Per la nuova Imu “restano le percentuali di deducibilità parziale per i periodi d’imposta 2019 (50%), 2020 e 2021 (60%)”, mentre viene anticipata al 2022 “l’integrale deducibilità dell’ Imu, in luogo del 70% previsto in via transitoria”.

DATE E SCADENZE

Le scadenze rimangono due: 16 giugno e 16 dicembre. Per il 2020, la bozza della manovra, prevede che si debba versare la metà di quanto pagato nel 2019 in attesa che i sindaci, con apposite delibere da pubblicare entro il 28 ottobre, decidano come modulare l’aliquota.