Sentenze

LA MANCATA ESPOSIZIONE DEL CARTELLO IN CANTIERE E LE RESPONSABILITA’ PENALI SECONDO LA CASSAZIONE

L’obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al titolare del permesso di costruire, al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall’art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio.

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NIENTE BENEFICI PRIMA CASA CON CARATTERISTICHE DI LUSSO

Niente agevolazioni prima casa se la collocazione dell’immobile è in una zona di prestigio e lo qualifica come di lusso, anche se l’edificio non è qualificato come tale né come villa in Catasto: l’Agenzia delle Entrate può infatti negare i benefici d’imposta (sconto su imposta di registro ed imposta catastale) previsti per le prime abitazioni e spetta al contribuente l’onere della prova contraria.

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CONDONO EDILIZIO E AGIBILITA’ LA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SUL RISPETTO DELLA SALUBRITA’ E NORME IGIENICHE

Una nuova sentenza del Consiglio di Stato, la n. 6091/2021, evidenzia ancora una volta il rapporto che intercorre tra un condono edilizio e l’agibilità di un fabbricato: il primo riguarda la conformità urbanistica del fabbricato, la seconda attiene al rispetto delle norme igieniche e di salubrità che deve rispettare il manufatto per l’ottimale fruizione di chi lo abita.

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ERRATA VALUTAZIONE DELLA VOLUMETRIA: LA CASSAZIONE PENALE ANNULLA LA CONCESSIONE

Nel caso di concessione edilizia in sanatoria, “il giudice penale deve accertare la conformità dell’atto alle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici”.

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MUFFA RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE, PROPRIETARIO E CONDOMINIO PER DANNI ALL’EDIFICIO E ALLA SALUTE

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che, nel momento in cui in un appartamento presenta delle muffe o dei difetti per una sbagliata coibentazione, la responsabilità ricade sul condominio [ sent. n. 2680/2015]. E che è proprio il condominio che deve risarcire il proprietario dei danni patrimoniali o non patrimoniali (danni alla salute). Chi ha riscontrato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale per la presenza di muffa in casa deve denunciare il vizio entro un anno dalla scoperta del problema tramite raccomandata a/r. In questo modo, la garanzia prevista dalla legge si estende a dieci anni dall’acquisto o dai lavori eseguiti. È opportuno allegare una relazione e incaricare un tecnico di fiducia per fare una corretta valutazione degli stessi. Il tecnico deve essere esperto nel settore. In Italia sono molti i Tecnici Esperti in Edificio Salubre.

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VIOLAZIONE DELLE DISTANZE: NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Nella Sentenza n. 5496 del 21 luglio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che le norme tecniche di attuazione, ove prescrivano la distanza minima di 5 metri dal confine, non vietano l’operatività del principio di prevenzione. La prescrizione contenuta nelle suddette norme, non prevedendo un obbligo inderogabile di rispettare la distanza di 5 metri ma ammettendo talune deroghe, consente l’operatività del predetto principio. Peraltro, i Giudici precisano che dal combinato disposto degli artt. 871, 872 e 83 del Cc. si ricava, in via interpretativa, l’esistenza del cd. principio di prevenzione.

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TOLLERANZE COSTRUTTIVE E STATO DI LEGITTIMITA’

Il certificato di stato legittimo, introdotto dal Decreto Semplificazioni è stato ben chiarito nella Sentenza del TAR Campania (SA) Sez. II n. 1358 del 31 maggio 2021, che riportando il tenore dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. n. 380/2001 ribadisce che: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare – è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

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