Condominio

TASSAZIONE PRIMA CASA: LE IMPOSTE E LE AGEVOLAZIONI FISCALI

L’agevolazione prima casa non è subordinato solo all’acquisto ossia all’atto di compravendita; può infatti essere fruito anche in caso di donazione o di successione ereditaria.  Si può considerare «prima casa» solo quella situata nel Comune ove il contribuente è residente o ha la sede di lavoro. Se così non dovesse essere, questi ha comunque la possibilità di trasferire la propria residenza entro 18 mesi dal rogito. Due coniugi non possono richiedere l’agevolazione prima casa su due immobili diversi.

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ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’ SOGGETTA AD AUTONOMA TASSAZIONE

L’accettazione di eredità è una fattispecie fiscalmente distinta dal negozio dispositivo del bene ereditario, di conseguenza la sua trascrizione è esclusa dall’ambito di esenzione (articolo 10, comma 3, del Dlgs n.  23/2011) ed è soggetta all’imposta ipotecaria e all’imposta di bollo. Il principio è stato stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 36770 del 26 novembre 2021, che ha affrontato per la prima volta una questione di particolare rilevanza pratica.

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SUPERBONUS: ATTENZIONE DEVE PREVALERE LA FUNZIONE RESIDENZIALE DELL’IMMOBILE

Ai fini del Superbonus, nel calcolo della superficie complessiva destinata a residenza devono essere conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali che fanno parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9) e incluso il fabbricato con indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno. Se la superficie complessiva delle unità residenziali non raggiunge il 50%, possono beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni del fabbricato soltanto i proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso fabbricato.

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BONUS FACCIATE: ESCLUSI I LASTRICI SOLARI

Il bonus facciate spetta esclusivamente per interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Ciò comporta che sono ammessi al beneficio fiscale, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Dunque, deve trattarsi di lavori sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

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NON SI POSSONO VENDERE O AFFITTARE IMMOBILI CHE NON RISPETTANO GLI STANDARD ENERGETICI

La nuova direttiva prevede, che gli Stati introducano delle norme per vietare la vendita e l’affitto degli immobili che a partire dal 2027 (per gli appartamenti in condominio gli standard scatteranno invece nel 2030), non abbiano raggiunti il minimo di efficienza energetica richiesto. Questo minimo sarà, spiega la direttiva, la classe energetica E a partire dal 2027, la classe energetica D, a partire dal 2030 e, infine, la classe energetica C a partire dal primo gennaio del 2033.

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LA NUOVA GUIDA PER L’ACQUISTO DELLA CASA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali” realizzata con l’intento di fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “usufruire” di tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera) e di affrontare con serenità un momento così importante.

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