SUPERBONUS: IL COMUNE DEVE CONSENTIRE L’ACCESSO AGLI ATTI CON URGENZA

superbonus – accesso agli atti

In caso di istanza di accesso agli atti che possono influire sulla richiesta dell’agevolazione Superbonus 110, in presenza dell’interesse diretto del richiedente, il Comune è tenuto a tener presente l’urgenza della richiesta correlata alla temporaneità dei benefici legati all’agevolazione fiscale. Questa la decisione del TAR del LAZIO con la  sentenza n. 8968/2021 del Tar Lazio.

IL FATTO

La comproprietaria di un immobile presentava al Comune istanza di accesso all’intero fascicolo e alla documentazione amministrativa, tecnica, progettuale e grafica riguardante il procedimento amministrativo in merito al rilascio di una vecchia licenza edilizia/concessione per la demolizione del tetto di legno e alla ricostruzione dello stesso in cemento armato. La suddetta documentazione era stata presentata dall’altro comproprietario del fabbricato il cui appartamento insisteva su quello della signora istante domanda di accesso agli atti.

La comproprietaria istante aveva presentato la domanda di accesso, poiché voleva eseguire gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 1 bis, del dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 (cosiddetto “superbonus 110%), risultando a tal fine necessaria la produzione della prescritta documentazione con dettagliata illustrazione delle ragioni correlate alla richiesta di ostensione del fascicolo di cui sopra.

Il Comune rimaneva silente a tale istanza, per cui trascorsi i termini di una risposta si formava un silenzio diniego da parte dell’amministrazione.

La donna decideva, quindi, di far ricorso al Tar.

LA SENTENZA

I giudici sottolineano l’interesse diretto della richiedente che ha il proprio appartamento contiguo all’unità immobiliare a cui si riferisce la documentazione richiesta. Infatti il Tar ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza, l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata; in più, a parere dei giudici: “giova precisare, peraltro, anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali la ricorrente aspira”.

Ne consegue che l’amministrazione comunale deve consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Il ricorso è stato accolto.