BONUS FACCIATE: INCLUSE ANCHE GRONDE DAVANZALI E TENDE

bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 520 del 3 novembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus facciate, specificando che le agevolazioni riguardano anche l’intervento di isolamento termico dei prospetti dell’edificio e dello “sporto di gronda” .

Con la risposta 520 del 3 novembre 2020, l’Agenzia ha risposto positivamente all’interpello del proprietario di un edificio, costituito da due unità immobiliari, che intende effettuare un intervento di isolamento “a cappotto” su tutti i prospetti dell’edificio nonchè, al fine di evitare il ponte termico tra parete e copertura, dello sporto di gronda.

E’ possibile quindi per l’isolamento dello sporto di gronda, effettuato insieme all’intervento di isolamento cappotto di un edificio, beneficiare del bonus facciate, trainando i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e altri ancora.

L’esecuzione di tale intervento se comporta alcuni lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni nonchè lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti, permette di beneficiare dei benefici fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, con riferimento all’intervento di isolamento “a cappotto” oggetto dell’istanza di interpello:

  • sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, nel senso sopra delineato, restando escluse quelle riferite, invece, all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio – se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico – nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.
  • alle stesse condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda”, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonchè per i lavori aggiuntivi indicati dall’Istante quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

SCARICA LA RISPOSTA 520 del 5 novembre 2020