PREVENZIONI INCENDI: DA INAIL IL NUOVO QUADERNO CON LE REGOLE PER LE ATTIVITA’ RICETTIVE TURISTICO_ALBERGHIERE

Prevenzione incendi

Da INAIL una nuova pubblicazione “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere” affronta la progettazione di un’attività ricettiva turistico-alberghiera, utilizzandone e confrontandone gli esiti sia mediante il d.m. 9 aprile 1994 (regola tecnica verticale tradizionale pre-Codice) che secondo la Regola Tecnica Verticale V.5 che integra il Codice di Prevenzione Incendi.

La Guida, analizza le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale, illustra le previsioni del Codice di prevenzione incendi e ricontestualizza la normativa applicabile alle Attività ricettive.

Contiene inoltre un caso di studio relativo ad un albergo ubicato in un edificio esistente risalente agli anni ’70: un’attività esercita fino al 1992 allorquando l’immobile è stato adibito ad attività uffici.
Il progetto antincendio oggetto della Guida è finalizzato a consentire la nuova apertura dell’albergo, con 126 posti letto, in ossequio alla normativa vigente.

Attività ricettive quale normativa si applica?

Per la progettazione di un’attività ricettiva, con oltre 25 posti letto, è valido il doppio binario, e quindi è possibile seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (vedi d.m. 6  ottobre 2003);
  • applicare il Codice di Prevenzione incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.

Secondo INAIL, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per  intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non  complementari.

Quanto alle attività ricettive sotto soglia, ovvero con meno di 25 posti letto, la  nuova RTV V.5, riguardando le attività ricettive con oltre 25 posti letto, non è  applicabile sebbene, al par. V.5.5, siano riportate le misure da adottare per opere da  costruzione con un numero di posti letto ≤ 25.

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