ALIQUOTA RIDOTTA DELL’1% NELLE DIVISIONI IMMOBILIARI: SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Divisioni immobiliari: Aliquota dell’1% e l’impatto dei conguagli secondo la giurisprudenza della Cassazione

L’imposta di registro dell’1% si applica a tutte le divisioni immobiliari in cui i condividenti non ottengono valori superiori a quelli delle loro quote ideali. Questo significa che, durante la suddivisione degli immobili, se i valori assegnati a ciascuno non superano le loro quote ideali, l’aliquota sarà dell’1% invece che del 2%, 9% o 15%, previste per gli atti traslativi.

Per comprendere meglio, consideriamo una situazione comune: durante la suddivisione di immobili tra più eredi o condividenti, uno di essi potrebbe ricevere un conguaglio, ovvero una somma di denaro per compensare le differenze nel valore delle quote. In questo caso, l’importo del conguaglio è irrilevante ai fini dell’imposta di registro, anche se supera il 5% del valore della quota ideale del condividente. Finché il condividente non riceve una quota complessiva superiore a quella ideale, l’aliquota rimane dell’1%.

Questo principio, favorevole ai contribuenti, è stato confermato da diverse sentenze della Corte di Cassazione:

  • Cassazione 17866/2010: Imposta di registro dell’1% applicabile anche con conguagli significativi, purché il valore complessivo non superi la quota ideale.
  • Cassazione 20119/2012: Conferma che l’importo del conguaglio non incide sull’aliquota ridotta se il valore ricevuto non eccede la quota ideale.
  • Cassazione 17512/2017: Ribadisce che l’aliquota dell’1% si applica alle divisioni immobiliari con conguagli, senza considerare la soglia del 5%.
  • Cassazione 7606/2018: Consolida l’interpretazione favorevole ai contribuenti, applicando l’aliquota ridotta anche con conguagli superiori al 5%.
  • Cassazione 32613/2021: Rafforza il quadro giurisprudenziale favorevole.
  • Cassazione 2378/2022: Conferma la coerenza della giurisprudenza sull’applicazione dell’aliquota ridotta in presenza di conguagli significativi.

Queste sentenze dimostrano che l’aliquota dell’1% è applicabile in tali circostanze, offrendo un vantaggio fiscale ai contribuenti coinvolti nelle divisioni immobiliari. Il principio è che, finché i condividenti non ricevono valori superiori alle loro quote ideali, l’imposta di registro rimane dell’1%, facilitando le divisioni e riducendo il carico fiscale per i contribuenti.

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