ABUSI EDILIZI NON SANABILI: COME PROCEDERE

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La soluzione è attendere e chiedere la sanatoria nel rispetto dei tempi ovvero del termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza

Non possono essere sanate le opere abusive se sono state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza passata in giuducato, se è stato possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, se non è stata data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali.

Stessa cosa se realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Rientrano nei lavori in casa abusivi quelli realizzati in difformità parziale che riguardano le abitazioni private. I lavori si regolarizzano con la presentazione della Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) in sanatoria. Con il protocollo della comunicazione tardiva all’ufficio tecnico del comune si sana la ristrutturazione interna dal punto di vista urbanistico.

E’ bene attendere e chiedere la sanatoria nel rispetto dei tempi ovvero del termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, del termine fissato nella relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio, del termine per il ripristino dello stato dei luoghi di 90 giorni dall’ingiunzione.

La prescrizione per il reato di abuso edilizio scatta dopo 4 anni dal completamento dell’opera. Nel caso di rinvio a giudizio gli anni diventano 5. Dopodiché il reato di abuso edilizio non può più essere punito a livello penale.

A norma di legge, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Leggi 2022 su abusi edilizi interventi non autorizzati

Secondo il Testo Unico sull’edilizia, si ha infine lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Si ha lottizzazione materiale in seguito a un’attività materiale che consiste nell’inizio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica. Quella formale si verifica con il frazionamento e vendita di un terreno in lotti quando le operazioni denunciano la destinazione a scopo edificatorio del terreno.

La lottizzazione abusiva si manifesta se gli interventi edilizi non sono autorizzati e non sono conformi alle norme e alle prescrizioni urbanistiche. Ma anche se gli interventi edilizi non sono autorizzati nonostante siano conformi alle norme e alle prescrizioni urbanistiche. E poi se gli interventi edilizi sono autorizzati, ma sono in contrasto con le norme e le prescrizioni urbanistiche.

tratto da https://www.businessonline.it/