VALIDITA’ DELLA SCRITTURA PRIVATA: CHIARIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Perché una scrittura privata sia giuridicamente valida, è sufficiente che le parti appongano la propria firma in calce al documento. Non è invece richiesto, ai fini della validità, che ogni singolo foglio sia sottoscritto: tale prassi ha una funzione meramente cautelativa, volta a prevenire eventuali manomissioni mediante la sostituzione di pagine, e dunque a tutelare l’integrità materiale dell’atto.
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16828/2025, pubblicata il 23 giugno 2025.
Il caso concreto
La vicenda trae origine da una controversia relativa a un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un lotto edificabile. In primo grado, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto, disponendo la restituzione reciproca delle prestazioni eseguite dalle parti.
In appello, la decisione è stata parzialmente riformata: la Corte territoriale ha accertato l’inadempimento della parte promittente acquirente, riconoscendo alla parte venditrice il diritto di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.
Tuttavia, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla parte venditrice, fondata su un accordo scritto sottoscritto solo in calce e non nelle pagine precedenti. Secondo i giudici, tale modalità di sottoscrizione avrebbe generato incertezza circa la riconducibilità dell’atto alle parti, compromettendone l’opponibilità.
L’intervento della Cassazione
La parte promittente acquirente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 2719 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto necessaria una formalità non prevista dalla legge per la validità della scrittura privata.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che:
- La sottoscrizione in calce è sufficiente a rendere imputabile il contenuto del documento a chi lo ha firmato, ai sensi dell’art. 2702 c.c.;
- In assenza di prova contraria, anche una firma apposta a margine del documento può essere interpretata come manifestazione di volontà adesiva, purché il giudice ne valuti la portata alla luce del caso concreto;
- La firma su ogni foglio non costituisce un requisito legale di validità, ma ha esclusivamente una funzione di garanzia contro eventuali alterazioni materiali del documento.
La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame conforme ai principi espressi.