VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO NEI LUOGHI DI LAVORO

rischio cancerogeno luoghi di lavoro

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana. La valutazione del rischio cancerogeno è un obbligo in capo al datore di lavoro.

I rischi per la salute dell’uomo che derivano dagli agenti cancerogeni o mutageni  sono molteplici e di diversa entità. Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti. Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.

Secondo l’art. 234 del dlgs 81/2008, un agente cancerogeno è:

  • una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
  • un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
  • una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.

Quanti e quali sono gli agenti cancerogeni per l’uomo?

Sono oltre 400 gli agenti classificabili come cancerogeni per l’uomo: ad affermarlo è l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). Gli agenti cancerogeni possono essere:

  • fisici;
  • biologici;
  • chimici.

Per restringere il campo, possiamo prendere in considerazione solo le principali sostanze o famiglie di sostanze, potenzialmente cancerogene e/o mutagene utilizzate in alcuni ambienti di lavoro. Esse sono:

  • composti inorganici dell’arsenico;
  • composti del cromo esavalente;
  • composti del nickel;
  • composti del berillio;
  • composti del cadmio;
  • benzene;
  • idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
  • formaldeide;
  • cloruro di vinile;
  • butadiene;
  • clorometileteri;
  • ossido di etilene;
  • ammine aromatiche;
  • chemioterapici antiblastici (CA).

Valutazione rischio cancerogeno

Per produrre la valutazione del rischio cancerogeno, il datore di lavoro deve rispettare in ordine gerarchico le misure contenute nell’art. 235 del dlgs 81/2008:

  1. evitare o ridurre l’utilizzo di agenti cancerogeni/mutageni, procedendo ove possibile alla sostituzione con sostanze non nocive per l’uomo;
  2. se non è possibile procedere alla sostituzione, limitare l’uso ad un ambiente chiuso;
  3. assicurare un livello di esposizione ridotto al valore più basso possibile (allegato XLIII) se non è possibile limitare l’uso dell’agente cancerogeno in un ambiente limitato.

Il regolamento CLP individua 4 classi di pericolo facendo una distinzione tra i rischi legati alla sicurezza (proprietà chimico-fisiche) ed i rischi legati alla salute (proprietà tossicologiche a breve, medio e lungo termine).

Di seguito analizziamo nel dettaglio le 4 classi di pericolo con annesse misure di prevenzione da adottare per ogni situazione:

  • rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • rischio non basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • rischio basso per la sicurezza non irrilevante per la salute;
  • rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

1 Rischio basso e irrilevante

Se dalla valutazione dei rischi dovesse risultare un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dell’uomo, non è necessario procedere con l’adozione di:

  • misure specifiche di protezione e di prevenzione (art. 225);
  • disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226);
  • sorveglianza sanitaria (art. 229);
  • cartelle sanitarie e di rischio (art. 230).

2. Rischio non basso e irrilevante

Se dovesse risultare un rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute si deve procedere in 2 modi:

  • adottare misure specifiche di protezione e prevenzione;
  • avere precise indicazioni in caso di incidenti o di emergenze.

3. Rischio basso e non irrilevante

Nel caso che il rischio sia basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, si applicano le seguenti misure:

  • misure specifiche di protezione e di prevenzione;
  • sorveglianza sanitaria;
  • cartelle sanitarie e di rischio.

4. Rischio non basso e non irrilevante

Se invece dovesse risultare un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, il datore di lavoro deve:

  • attuare misure specifiche di protezione e di prevenzione;
  • indicare precise disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;
  • nominare un medico competente che sottoporrà i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
  • istituire cartelle sanitarie e di rischio sempre aggiornate.

Quando è obbligatoria la valutazione del rischio cancerogeno?

Il titolo IX, capo I, del dlgs 81/2008 norma la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro. Tale valutazione deve essere effettuata:

  • prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
  • in caso di importanti modifiche del ciclo produttivo;
  • ogni 3 anni.

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ogni singolo lavoratore e, solo in alcuni casi, raggruppando gli stessi per attività o mansione svolta. La valutazione deve considerare alcuni elementi, come ad esempio le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano (respiratoria per inalazione, assorbimento cutaneo).

Nelle attività che comportano una esposizione a più di un agente pericoloso, bisogna valutare il rischio derivato dalla combinazione di tutti gli agenti. Nel caso di nuova attività in cui sono presenti agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio per poter adottare specifiche misure di prevenzione.

Come si effettua la valutazione rischio cancerogeno?

La valutazione del rischio cancerogeno si effettua tenendo conto di alcuni elementi, quali:

  • le caratteristiche delle lavorazioni, la durata e la frequenza;
  • quantitativi di agenti cancerogeni prodotti o utilizzati;
  • le possibilità di assorbimento.

La valutazione deve essere scrupolosa, attenta e dettagliata in quanto gli effetti sulla salute dell’uomo possono essere gravi e/o addirittura mortali. È opportuno fare una distinzione tra:

  • lavoratori potenzialmente esposti: soggetti che possano essere esposti solo accidentalmente e che lavorano con sorgenti di rischio confinate;
  • lavoratori non esposti: soggetti non esposizioni ad agenti cancerogeni/mutageni;
  • lavoratori esposti: soggetti la cui mansione ed attività prevede l’esposizione a sostanze cancerogene/mutagene
  • soggetti ex esposti: soggetti che sono stati classificati come esposti in precedenza o come potenzialmente esposti laddove si sia verificata un’esposizione accidentale.

I risultati della valutazione devono essere riportati in una scheda di rilevazione compilata e firmata da ogni lavoratore.

Obblighi del datore di lavoro

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito alla pericolosità degli agenti cancerogeni/mutageni?

Secondo l’art. 237 del dlgs 81/2008, il datore di lavoro ha molti obblighi da osservare, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale. Il datore di lavoro:

  • assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni;
  • limita al minimo il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria;
  • misura gli agenti cancerogeni o mutageni;
  • provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
  • elabora procedure per i casi di emergenza che possano comportare esposizioni elevate;
  • assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di totale sicurezza;
  • assicura che la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni di sicurezza;
  • dispone misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare la presenza di servizi igienici appropriati ed adeguati, deve mettere a disposizione indumenti protettivi, preoccupandosi anche che siano custoditi in luoghi stabiliti, controllati e puliti prima e dopo l’uso.

Un altro obbligo in capo al datore di lavoro riguarda l’informazione e la formazione dei lavoratori. Deve fornire informazioni ed istruzioni circa le sostanze cancerogene, precauzioni da usare, rischi potenziali.

Il registro di esposizione

I lavori esposti ad agenti cancerogeni a causa della mansione svolta vengono annotati in un registro, il cd. registro di esposizione nel quale vengono riportate alcune importanti informazioni, tra le quali:

  • l’attività svolta;
  • l’agente cancerogeno utilizzato;
  • il valore dell’esposizione a tale agente.

Il registro di esposizione è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ha il compito di averne cura per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza possono accedere al registro.

Il datore di lavoro consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio.

Classificazione sostanze cancerogene

Esistono diverse classificazioni delle sostanze cancerogene e/o mutagene, formulate da Enti che si occupano di identificare e poi classificare i rischi di cancerogenicità. Tra questi la Commissione dell’Unione Europea (UE) e l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).

Classificazione UE delle sostanze cancerogene

Il sistema di classificazione vigente a livello nazionale è quello dell’Unione Europea, stabilito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp). Il sistema in oggetto fa una distinzione tra sostanze cancerogene e sostanze mutagene e poi individua 3 sotto-categorie per le prime e 3 sotto-categorie per le seconde. Nel dettaglio:

Sostanze cancerogene

  • Categoria 1 A: sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l’uomo;
  • Categoria 1B sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo;
  • Categoria 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo.

Sostanze mutagene

  • Categoria 1A: sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane;
  • Categoria 1B: sostanze da considerare capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane;
  • Categoria 2: sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.

È opportuno conoscere sempre l’etichettatura e la relativa classificazione di agenti cancerogeni e mutageni secondo l’INAIL.

Sostanze cancerogene IARC

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha compilato delle liste raggruppando le sostanze sulla base della solidità delle prove che dimostrano la correlazione tra esposizione ed insorgenza del cancro: ad esempio quelle del gruppo 1 hanno precise evidenze di cancerogenicità, ma lo IARC non specifica dosaggi o tempi di esposizione.

Di seguito uno schema riassuntivo che riporta i 4 gruppi (il gruppo 2 si divide in A e B) nei quali sono state divise le sostanze, con i relativi rischi e i fattori espositivi. Se una sostanza non è presente nelle liste IARC non significa necessariamente che non sia cancerogena, ma semplicemente che non è stata studiata o che non esistono dati sufficienti che ne giustifichino l’inclusione.

Sostanze cancerogene IARC

I gruppi sono 4, come abbiamo detto in precedenza. Nello specifico:

  • il gruppo 1 contiene le sostanze con sufficienti evidenze di cancerogenicità negli esseri umani;
  • il gruppo 2A le sostanze con limitate evidenze di cancerogenicità negli esseri umani, ma sufficienti evidenze negli animali di laboratorio;
  • il gruppo 2B riporta le sostanze con limitate evidenze di cancerogenicità sia negli esseri umani sia negli animali;
  • il gruppo 3 contiene le sostanze per cui non esistono prove sufficienti;
  • il gruppo 4 include le sostanze con un’assenza di attività cancerogena.

Il gruppo 4 riporta un’unica sostanza chimica probabilmente non cancerogena. Bisogna tener conto che questa divisione è stata fatta a partire dal 1971 sulla base di studi disponibili nella letteratura scientifica. Tali studi includono solo gli agenti studiati perché nei loro confronti c’era un sospetto: è evidente che al mondo non esiste un’unica sostanza non cancerogena (per fortuna!).

Lo IARC stabilisce se una sostanza è con ragionevole certezza da ritenersi cancerogena, ma non paragona fra loro gli agenti cancerogeni per la loro potenza. Se ci capita di leggere una sostanza tra quelle inserite nelle liste IARC, prima di farci prendere dal panico, bisogna tener conto dei tempi di esposizione e dei dosaggi.

Valori limite di esposizione professionale agli agenti cancerogeni

Cosa sono i valori limite di esposizione professionale (VLEP)?

I VLEP sono i quantitativi riferiti all’esposizione sul posto di lavoro a sostanze chimiche pericolose, inclusi gli agenti cancerogeni. I valori sono stati individuati al fine di prevenire malattie contratte sul luogo di lavoro. I valori limite vengono utilizzati per valutare i rischi per i lavoratori e di conseguenza per analizzare le migliori misure preventive da adottare.

I datori di lavoro devono limitare l’esposizione dei lavoratori per quanto possibile al di sotto di tali limiti. Gli agenti cancerogeni si dividono in 2 gruppi in base alla funzione del loro meccanismo di azione riguardo alla cancerogenicità.

I gruppi sono:

  • agenti cancerogeni con soglia:  possibile identificare un unico livello di esposizione al di sotto del quale non si prevedono effetti cancerogeni (ad es. la formaldeide);
  • agenti cancerogeni senza soglia: ogni livello di esposizione, per quanto basso, comporta il rischio di sviluppare un tumore (ad es. il cromo VI o l’1,3-butadiene).

Il Capo II del Titolo IX del dlgs 81/08 regola la protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. In aggiunta ci sono 2 allegati:

  • allegato XLII: contiene l’elenco di sostanze, miscele e processi che espongono il lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • allegato XLIII: contiene l’elenco dei valori limite di esposizione per le sostanze cancerogene e mutagene.

Sanzioni per inadempienze

Il datore di lavoro rischia pesanti conseguenze in caso di:

  • mancata valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
  • assenza di misure preventive per diminuire al minimo i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • indicazione assente nel documento di valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni del numero di lavoratori esposti, dei quantitativi di sostanza utilizzati, etc;
  • nessuna rivalutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza.

Nello specifico rischi l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

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