USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’:AGGIORNATI I COEFFICIENTI CON IL DECRETO 18 DICEMBRE 2020

usufrutto e nuda proprieta

Con il decreto 18/12/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamente dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni valide per il 2021 in base al nuovo tasso di interesse legale, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, che scende ulteriormente ed è pari allo 0,01%. Il valore del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è stato fissato in 10000 volte l’annualità.

Si fa presente infine che l’art. 1284 c.c. ai commi 4 e 5, stabilisce che nel caso in cui il creditore abbia iniziato un procedimento giudiziario per il recupero di un credito debbano applicarsi gli interessi moratori anziché quelli legali, a decorrere dalla data in cui si è incardinato il giudizio.

Prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite (o pensioni) vitalizie calcolate al saggio di interesse legale dello 0,01%

Modifica del saggio di interesse legale. (20A06997) (GU Serie Generale n.310 del 15-12-2020) IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e’ stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro Gualtieri