IL NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A SEGUITO DELLA DIRETTIVA GREEN

La Direttiva UE 2024/1275, nota come Direttiva Green, rappresenta un passo significativo verso l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra negli edifici in Europa. Con l’obiettivo di aggiornare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alle nuove disposizioni che richiedono una descrizione dettagliata della prestazione energetica degli edifici. Questo include l’indicazione del consumo di energia primaria in kWh/(m2.a) e il confronto con i valori di riferimento come i requisiti minimi di prestazione energetica e gli standard per gli edifici a energia quasi zero e a emissioni zero.
Il nuovo modello di APE, delineato nell’Allegato V della Direttiva, introdurrà una scala di classificazione energetica da A a G, dove la classe A rappresenta gli edifici a emissioni zero e la classe G quelli con le prestazioni energetiche peggiori. Questa scala è progettata per fornire una valutazione chiara e comparabile delle prestazioni energetiche, facilitando così le decisioni di proprietari e locatari riguardo a possibili miglioramenti o investimenti.
Per gli Stati membri che hanno già adottato la designazione “A0” per gli edifici a emissioni zero, è consentito continuare ad utilizzare tale classificazione. Inoltre, è prevista una distribuzione equilibrata degli indicatori di prestazione energetica tra le classi, da B a F, o da A a F nel caso in cui la designazione A0 sia in uso. Questo sistema di classificazione mira a promuovere la trasparenza e a stimolare l’adozione di misure di efficienza energetica.
Gli Stati membri che hanno già ridefinito le loro classi di prestazione energetica dopo il 1 gennaio 2019 e prima del 28 maggio 2024, hanno la possibilità di posticipare ulteriormente la ridefinizione fino al 31 dicembre 2029. Questa flessibilità è cruciale per consentire una transizione graduale e gestibile verso i nuovi standard richiesti dalla Direttiva Green, assicurando al contempo che gli aggiornamenti siano implementati in modo efficace e che riflettano le realtà nazionali specifiche.
APE: le raccomandazioni
L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che l’edificio o l’unità immobiliare raggiunga già almeno la classe di prestazione energetica A.
Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:
- le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia;
- le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia.
Qualora gli Stati membri prevedano che un passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all’attestato di prestazione energetica, tale passaporto sostituisce le raccomandazioni.
La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:
- su una certificazione comune dell’intero edificio;
- sulla valutazione di un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.
La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.
La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio sia invitato a contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:
- immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio;
- cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.