TASSAZIONE AL 26% PER CHI VENDE GLI IMMOBILI RISTRUTTURATI CON IL SUPERBONUS

tassazione al 26% con il Superbonus

Superbonus: tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla fine dei lavori

Il superbonus è una misura fiscale introdotta in Italia nel 2020 per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. Consiste in una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e per la riqualificazione urbana.

Le plusvalenze sulle vendite di immobili oggetto di interventi di superbonus saranno tassate se la cessione a titolo oneroso è realizzata entro 20 anni dalla conclusione dei lavori, secondo l’ultima bozza del DDL di Bilancio 2024. Tuttavia, sono previste eccezioni per le abitazioni principali, in cui le plusvalenze non saranno tassate indipendentemente dal periodo di detenzione.

La plusvalenza è data dalla differenza tra il valore di vendita e il prezzo di acquisto dell’immobile aumentato di tutti i cosiddetti “costi inerenti”, ossia le altre spese sostenute dal venditore sia per l’acquisto che per il miglioramento dell’immobile. Rientrano nella lista le spese notarili, le imposte di trascrizione, ipotecaria e catastali, e le spese di ristrutturazione, comprese, fino ad oggi, quelle per il Superbonus. Non sono invece deducibili le spese per la normale gestione del bene, come quelle di manutenzione ordinaria.

Alle plusvalenze che derivano dalla vendita di immobili su cui sono stati realizzati interventi di superbonus, nel caso in cui la vendita avvenga entro i primi 10 anni successivi alla conclusione dei lavori, si applicherà l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.

Per le plusvalenze realizzate dalla “cessione a titolo oneroso di beni immobili” entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, in altre parole per la vendita degli edifici su cui sono stati realizzati interventi che rientrano nel superbonus, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, di cui all’articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’imposta dovrà essere corrisposta nella misura del 26 per cento per un periodo che, nell’ultima bozza in circolazione, è raddoppiato rispetto a quanto indicato in precedenza. Lo scopo della norma è quello di disincentivare le vendite speculative di abitazioni che sono state oggetto di interventi finanziati con la maxi agevolazione.

La regola, qualora approvata nel testo che otterrà il via libera al termine dell’iter parlamentare, si applicherà alle cessioni a partire dal 1° gennaio 2024.