SUPERBONUS: STOP AL LIMITE DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI PER I LAVORI SULLE PARTI COMUNI

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In una nuova risoluzione n.60/E del 28 settembre 2020 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti su come applicare il superbonus del 110% e in particolare sui massimali di spesa per alcune tecnologie.

Tra i punti più importanti del documento (oltre alla parte in cui spiega che il limite di 48.000 euro per il fotovoltaico è separato dal limite di spesa per i sistemi di accumulo energetico, quindi ci sono altri 48.000 euro disponibili per lo storage), c’è una precisazione che riguarda gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Difatti, si legge nella risoluzione (corsivo e neretti nostri), è possibile “fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio”.

In sostanza, grazie a questa precisazione, per i lavori che interessano le parti comuni degli edifici condominiali, sparisce il limite massimo di due unità immobiliari possedute dallo stesso soggetto, che pertanto può “spalmare” la maxi detrazione su tutte le unità abitative possedute nello stabile.

Il limite massimo di due unità immobiliari, invece, continua a essere valido per i lavori “trainati” eseguiti nei singoli appartamenti.

Per i condomini, chiarisce ancora l’agenzia, “il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari a condizione, tuttavia, che […] siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti […]. Al predetto limite si aggiunge […] quello riferito agli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio”.

La nuova risoluzione aiuta anche a chiarire come calcolare i limiti di spesa ammessi al superbonus, nel caso ad esempio di un condominio composto da quattro unità immobiliari.

La regola è moltiplicare il limite di spesa di un determinato intervento per il numero di unità abitative. Si parla, quindi, di 160.000 euro per il cappotto termico, essendo il limite pari a 40.000 euro (nei condomini da 2 a 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero di appartamenti.

Anche il limite di 96.000 per gli interventi antisismici va moltiplicato per quattro: 384.000 euro.

E nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, spiega la risoluzione, “per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono”.

Di conseguenza, “ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili […], anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Nel caso di specie, pertanto, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro o a 96.000 euro nel caso in cui siano realizzati interventi, rispettivamente, di isolamento termico delle superfici opache o di riduzione del rischio sismico”.

Di seguito gli altri limiti di spesa detraibili citati nella risoluzione, sempre riferiti a ciascun immobile, per gli interventi “trainati” e che quindi vanno eseguiti congiuntamente a uno dei lavori “trainanti”:

  • sostituzione degli infissi e delle strutture accessorie, 60.000 euro
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, 60.000 euro;
  • sostituzione, integrale o parziale, di impianti per la climatizzazione invernale, 30.000 euro, anche quando è sostituito/integrato l’impianto delle singole unità abitative all’interno del condominio, in assenza di un impianto termico centralizzato;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, 3.000 euro.

SCARICA LA RISOLUZIONE N.60/E del 28 settembre 2020