SUPERBONUS: SULLA TERZA UNITA’ IMMOBILIARE SPETTA L’AGEVOLAZIONE AL LOCATARIO

superbonus 110% – interventi trainanti

L’Agenzia delle Entrate  ha precisato che, in caso di interventi di efficienza energetica, chi possiede più abitazioni fruisce direttamente del Superbonus al 110% per due unità immobiliari. Mentre per le altre unità, se locate, l’agevolazione spetta al locatario che sostiene le spese.

Per gli “interventi trainanti“di efficienza energetica, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività  di impresa, arti e professioni possono fruire del Superbonus su un numero massimo di 2 unità  immobiliari.

INTERVENTI TRAINANTI

Il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020) prevede una detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi definiti “trainanti”, che sono quelli individuati ai commi 1 e 4 e inerenti interventi di efficientamento energetico su involucro ed impianto oltre il calo del rischio sismico. Si precisa che i materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni di tipo ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Eccoli gli interventi trainanti:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato in edifici condominiali, edifici unifamiliari ed unità immobiliari indipendenti;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate si intendono quelli che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su parti comuni degli edifici

Questi interventi prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi impianti devono essere dotati di:

  • caldaie a biomassa – classe 5
  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE);
  • pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche
  • sistemi di microcogenerazione,che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  • collettori solari

La detrazione, inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente.

Questo tipo di interventi, per rientrare negli Ecobonus 110%  prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il Superbonus 110% spetta anche per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Queste unità immobiliari devono avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Questi interventi sono gli stessi di quelli agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici ai quali si aggiungono quelli relativi all’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare. Inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Sono inseriti tra gli interventi trainanti anche quelli antisismici.

TIPOLOGIE INTERVENTI TRAINATI

Gli interventi di efficientamento “trainati” sono previsti al comma 2 dell’art. 119. Essi sono tutti quelli di cui all’art. 14 DL 63/2013 (Ecobonus) per quanto applicabili (sostituzione infissi, schermature solari, building automation, etc.). La condizione necessaria è che vengano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”. Gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento trainante, quando sono compiuti su immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.

Elenco dei lavori trainati:

Installazione di impianti solari fotovoltaici

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412 del 1993:
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata e all’installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al superbonus. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Inoltre, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R. n. 380 del 2001.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguito congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • non è possibile beneficiare del Superbonus in caso di interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità  immobiliari distintamente accatastate se l’edificio è interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà  fra più soggetti.
  • in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
  • in caso di trasferimento (anche per cessione a titolo gratuito) per atto tra vivi o di cessione a titolo gratuito, inclusa la donazione, dell’unità  immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano. Salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità  immobiliare.
  • in presenza di unità  immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi, il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità  abitativa. Fermo restando che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità  immobiliare oggetto di intervento. E deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (Ape).

Tratto da teknoring.com