SUPERBONUS: SI POSSONO SPOSTARE LE FINESTRE A CONDIZIONE CHE LE DIMENSIONI RESTINO INVARIATE O MINORI

Superbonus infissi

Con la risposta all’Interpello 524 del 30 luglio 2021,è arrivato l’atteso e auspicato chiarimento sulla possibilità di spostare e/o variare le dimensione degli infissi usufruendo del Superbonus.

Prima di questa risposta dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento a tale fattispecie un parere dell’ENEA (Audizione del 28 aprile 2021 in commissione Attività produttiva), impediva questa possibilità infatti affermava che “gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili.
Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio
”.
Tale parere ora risulta superato in considerazione di nuove direttive provenienti dal Ministero dello sviluppo economico, infatti secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se l’intervento non è di demolizione e ricostruzione, è possibile lo spostamento e/o la variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante.

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