SUPERBONUS E CANTIERE SOSPESO: QUALI LE AZIONI DEL CONDOMINIO? LA SENTENZA

Superbonus

Superbonus e cantiere sospeso, cosa può fare il condominio? A questa domanda ha fornito risposta il tribunale di Pavia con la sentenza n. 1245/2023.

IL FATTO

Nella vicenda, un condominio, in qualità di committente, stipulava un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico rientranti nel cosiddetto super bonus 110%. Nel contratto venivano concordati gli interventi, i corrispettivi e le modalità di esecuzione ivi compreso il termine di esecuzione dei lavori. Il General Contractor approntava idoneo cantiere avviando le opere di competenza che però, venivano sospese ingiustificatamente. Nonostante i ripetuti solleciti e il notevole lasso di tempo trascorso gli interventi non venivano ultimati.

Di conseguenza, il condominio ricorreva in Tribunale chiedendo l’esecuzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti, ed in subordine, in caso di accertamento della impossibilità di esecuzione del contratto, chiedeva la risoluzione dello stesso con istanza risarcitoria.

Nessuno si costituiva per la società convenuta.

Il Tribunale di Pavia, nel giudicare la controversia, anche grazie alla prova testimoniale del direttore dei lavori, ha stabilito che il comportamento dell’appaltatore era ingiustificato e ingiustificata la sospensione dei lavori, tanto che il condominio poteva richiedere all’appaltatore l’esecuzione degli interventi come previsto dal contratto.

Nel frattempo, il condominio era risultato subìre danni economici, dovuti alla sospensione ingiustificata dei lavori, e poteva richiedere all’appaltatore la risoluzione del contratto con istanza risarcitoria.

Il Tribunale ha pertanto ordinato all’appaltatore di riprendere e completare gli interventi di efficientamento energetico, in base al contratto, entro un termine stabilito dal Giudice. In caso di impossibilità di esecuzione del contratto, l’appaltatore era tenuto a risarcire il condominio degli ingenti danni economici subiti.

Il General Contractor è stato condannato anche al pagamento dei danni subiti che possono essere connessi al solo ritardo nella esecuzione dei lavori ed ai relativi maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti ove vi fosse stata la pronta installazione dell’impianto fotovoltaico.

Il Tribunale ha inoltre deciso che il condominio era tenuto a versare la quota del super bonus al bilancio dello Stato, in base alla legge vigente, e che l’appaltatore non era autorizzato a chiudere il cantiere fino alla presentazione della ricevuta di pagamento del super bonus da parte del condominio.

Risoluzione per inadempimento art. 1453 c.c.

Nei contratti con obbligazioni reciproche, se uno dei contraenti non rispettano le loro obbligazioni, l’altro può scegliere di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con il risarcimento del danno. La risoluzione può essere richiesta anche quando la causa è stata presentata per ottenere l’esecuzione; tuttavia, non si può più richiedere l’esecuzione dopo aver richiesto la risoluzione.