SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: UNA NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SPIEGA I DIVIETI DEL DECRETO CESSIONI
L’Agenzia delle Entrate, con una nuova Circolare del 7 settembre 2023, n. 27/E , chiarisce in quali casi sono applicabili le deroghe che consentono ai contribuenti di accedere alla cessione del credito e sconto in fattura alternative alla detrazione in dichiarazione dopo i divieti posti dal Decreto Cessioni.
È stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 settembre 2023 che fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Legge 11/2023, convertito in legge 38/2023 (Decreto Cessioni). Questo decreto ha apportato modifiche importanti all’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020, introducendo un divieto generalizzato di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e da altri bonus edilizi, salvo specifiche deroghe.
Il Decreto Cessioni, segnala l’AdE nella premessa al documento di prassi, ha anche delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta, prevedendo particolari fattispecie di remissione in bonis, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Cessioni.
Divieto di cessione del credito e sconto in fattura generalizzato
Le Entrate intendono ricordare che a partire dal 17 febbraio 2023, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 11/2023, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno beneficiare esclusivamente della detrazione fiscale ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Non sarà più possibile scegliere l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, salvo deroghe specifiche previste dallo stesso articolo, nei commi da 1-bis a 3-quater.
Dal 17 febbraio 2023, salve alcune le deroghe tassative, i beneficiari del superbonus e dei bonus diversi dal superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.
Inoltre, il decreto legge relativo alle cessioni ha abrogato le disposizioni del decreto legislativo 63/2013 (Ecobonus), che consentivano in determinate condizioni e per determinate spese l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, prima dell’entrata in vigore del decreto legge Rilancio nel 2020.
Anche per tali interventi, pertanto, non sarà più possibile optare, in via residuale, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
La cessione o lo sconto di un credito in base alle deroghe previste dalla legge
In virtù delle deroghe del Decreto Cessioni, è ancora possibile usufruire delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per determinati interventi. Questi interventi includono:
- Gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022.
- Gli interventi ammessi al Superbonus, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti presentata la Cila (Comunicazione di Inizio Lavori) per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, oppure sia stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi di interventi effettuati dai condomìni, oppure sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Deroghe inerenti le varianti alla CILA o interventi iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentare la stessa. Soggetti esclusi dal divieto di opzione
La circolare chiarisce che in caso di varianti o interventi iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentare la CILA, le deroghe dalle norme in vigore devono essere valutate solo per le opere trainanti, cioè quelle che sono state apportate inizialmente e che hanno influenzato l’intervento complessivo. Le deroghe non possono riguardare le opere subordinate o successive, che devono essere conformi alle norme vigenti al momento dell’intervento.
Quindi è ancora possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito:
- per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.
- per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
- per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
RESPONSABILITA’ ATTRIBUIBILI AL CESSIONARIO
La nuova responsabilità solidale del cessionario del credito implica che quest’ultimo può essere chiamato a rispondere solidalmente con il beneficiario della detrazione nel caso in cui siano presenti violazioni gravi o dolose nella richiesta del credito d’imposta. Tuttavia, se il cessionario riesce a dimostrare di aver acquisito il credito e di essere in possesso della documentazione richiesta, non concorrerà nella colpa grave.
Anche in caso di mancanza della documentazione, il cessionario ha la possibilità di dimostrare di non essere coinvolto nella violazione o di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare la negligenza grave o il dolo.
In sintesi, il cessionario del credito dovrà fare attenzione a garantire la regolare acquisizione del credito d’imposta e a conservare tutta la documentazione necessaria per dimostrare di aver agito diligentemente, al fine di evitare la sua responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione.
LA REMISSIONE IN BONIS
In ultimo, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le due nuove ipotesi, contemplate dal DL Cessioni, nelle quali si può ricorrere alla cd. remissione in bonis, e cioè:
- in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Se, invece, il contribuente vuole optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;
- nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma. In questo caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
Nel documento sono inoltre fornite istruzioni su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva per il perfezionamento della remissione in bonis. In merito alla remissione in bonis per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato, è stato chiarito che qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la data del 30 novembre 2023, sempreché sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
In altre parole, per considerare effettuata la remissione in bonis è necessario che tutte le azioni richieste dalla legge siano state compiute entro il termine massimo del 30 novembre 2023. Tuttavia, se l’Amministrazione finanziaria ha già accertato la violazione o ha avviato altre attività di accertamento e l’autore dell’inadempimento ne è a conoscenza formale, la remissione in bonis non è più possibile.
La circolare del 10/07/1998, n. 180/E1998 afferma infatti, che il ravvedimento operoso si perfeziona quando tutte le azioni richieste dalla legge sono state compiute. Il termine “contestualmente” non significa che tutti gli obblighi previsti per il ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano essere completati nello stesso giorno, ma devono essere completati entro lo stesso limite temporale stabilito dalla norma.
In conclusione, per ottenere la remissione in bonis è necessario che tutti i requisiti previsti dalla legge siano rispettati entro il termine stabilito, a meno che l’Amministrazione finanziaria non abbia già constatato la violazione o avviato altre attività di accertamento di cui l’autore dell’inadempimento ne sia a conoscenza formale.