Successione e proroga termini COVID-19: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Circolare N)8/E Agenzia delle Entrate

SUCCESSIONE E PROROGA TERMINI COVID-19: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la pubblicazione dell circolare n.8/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce molti aspetti dei vari provvedimenti di natura fiscale e tributaria adottati durante l’emergenza Covid-19 tra cui i termini per l’invio della dichiarazione di successione.

I chiarimenti della circolare sono sviluppati attraverso apposite FAQ (domande/risposte) e riguardano, tra i diversi punti anche le proroghe e le sospensioni dei temimi di versamenti ed altri adempimenti.

Sul portale delle Entrate inoltre è stata realizzata una nuova sezione dedicata all’“Emergenza Coronavirus – Richiesta servizi essenziali in modalità semplificata” in cui vi è una scheda dedicata alle successioni.

Sottolineiamo subito che le imposte vanno assolutamente versate. Il fatto di essere esonerati dalle imposte fa riferimento esclusivamente al periodo temporale di sospensione. Come si spiega più in dettaglio nel seguito dell’articolo, la conferma è stata fornita dall’ Agenzia delle Entrate.

Proroga presentazione dichiarazione successione

In merito alla presentazione delle dichiarazioni di successione viene chiarito che, in base all’art. 62 primo comma del dl 17 marzo 2020 n. 18, i termini di quelle che andavano presentate tra l’8 marzo ed il 31 maggio vengono sospesi, e tale adempimento si potrà effettuare entro il 30 giugno.

Per avvalersi della sospensione, non è necessario inviare nessuna richiesta, semplicemente si invierà la domanda (in ritardo rispetto al termine originario ma entro il 30 giugno) ed in questo caso non si incorrerà in nessuna sanzione (così come specificato dall’art. 62 commi 5 e 6 del decreto CuraItalia).

I due commi infatti riportano:

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Le modalità di invio nella fase emergenziale

Il chiamato all’eredità che decide comunque di presentare la dichiarazione deve inviarla online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline).

In caso di impossibilità di trasmissione della dichiarazione di successione telematica o nei casi di dichiarazione integrativa di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) è possibile presentare la dichiarazione e i relativi allegati inviando una e-mail o una PEC all’indirizzo dell’Ufficio competente in base all’ultima residenza del defunto.

Il messaggio di posta elettronica deve contenere:

  • il modello di dichiarazione di successione, conforme a quello approvato, debitamente compilato e sottoscritto
  • la documentazione a supporto necessaria;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
  • copia del documento di identità di chi presenta la dichiarazione;
  • copia del modello F24 di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione o dell’apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito su conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

E’ comunque possibile l’invio della dichiarazione e della documentazione sopra indicata attraverso raccomandata per la cui data di presentazione farà fede il giorno di consegna all’ufficio postale.

Pagamento dei tributi

Dallo slittamento dei termini dell’invio della dichiarazione deriva anche lo slittamento del pagamento dei versamenti dei tributi correlati. Il contribuente che sfrutta lo slittamento dei termini non è quindi esonerato dal pagamento.

In pratica il pagamento dei versamenti dovrà sempre essere contestuale all’invio della domanda: infatti se si utilizza il servizio Fisconline il pagamento dei versamenti è uno degli ultimi passaggi per completare la procedura.

La FAQ delle Entrate sulle successioni: facciamo chiarezza!

Di seguito la FAQ dell’Agenzia.

QUESITO:

Il Decreto n. 18/2020 sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?

RISPOSTA:

La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione di cui all’articolo 62, comma 1, del Decreto n. 18/2020.

Di conseguenza, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.

A una prima lettura, sembrerebbe che chi usufruisce della sospensione non sia tenuto al pagamento delle imposte, mentre chi non ne usufruisce debba versarle. In realtà non è così!

Grazie anche a chiarimenti telefonici forniti dall’Agenzia delle Entrate, le imposte vanno assolutamente versate. Il fatto di essere esonerati dalle imposte fa riferimento esclusivamente al periodo temporale di sospensione. Ciò significa che si versano le imposte anche dopo il 31 maggio (entro il 30 giugno), senza alcuna sanzione.

SCARICA LA CIRCOLARE 8/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE