Sicurezza Antincendio: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011

ARGOMENTO: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Sicurezza antincendio

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011

In data 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 il “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 7 ottobre.

Il regolamento ha inteso raccordare la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.

Il contesto normativo nel quale si è inserita la disciplina della SCIA, dettata dal novellato articolo 19 della legge 241/1990, disciplinava la materia della prevenzione incendi nell’ambito del precedente regolamento di semplificazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, materia successivamente rilegificata con l’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Poiché La SCIA ha ricompreso, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi, si è ritenuto necessario rivedere l’intero impianto normativo, al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, fosse garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell’incolumità delie persone e della tutela dei beni e dell’ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel contempo, l’adozione del nuovo regolamento ha consentito, attraverso una profonda rivisitazione delle procedure di prevenzione incendi, di perseguire anche gli obiettivi in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, da tempo intrapresi, in armonia sia con il decreto legislativo n. 139/2006, che con le recenti disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive.

Particolarmente rilevante, in tal senso, risulta il raccordo con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che disciplina lo sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all’attuazione delle relative disposizioni.

Tra gli elementi innovativi che maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento, si evidenzia, in particolare, l’applicazione del principio di proporzionalità, introdotto dall’articolo 49, comma 4-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell’allegato 1 al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

La nuova disciplina, sulla base del predetto principio di proporzionalità al rischio, coniuga, pertanto, semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, nonché riduzione e certezza dei tempi con una elevata tutela della pubblica incolumità.

In questo rinnovato approccio amministrativo non va, inoltre, sottovalutato il mantenimento del ruolo centrale del Ministero dell’Interno, per il tramite del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di sicurezza antincendi.

Si ritiene, infine, significativo sottolineare le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, che, nel dare parere positivo allo schema di regolamento, ha manifestato “apprezzamento per lo sforzo di introdurre autentici elementi di semplificazione e chiarezza in un settore dove sono in gioco primari e non rinunciabili profili di sicurezza e di tutela della incolumità dei soggetti privati e delle imprese”.

L’alto Consesso ha, altresì, evidenziato la necessità di una fase di adattamento applicativo graduale, trattandosi di una disciplina ispirata a criteri di analisi pragmatica dei processi che si intende regolare in modo più semplice e trasparente.

Tale ultima considerazione costituisce una utile indicazione per l’azione che le SS. LL. metteranno in campo per assicurare l’applicazione del nuovo regolamento, soprattutto in questa fase iniziale.

Ne consegue che, al fine del mantenimento della centralità del Corpo Nazionale nelle attività di prevenzione incendi, sarà necessario il contributo di tutti gli operatori chiamati a gestire un’importante innovazione, che comporta minori adempimenti amministrativi e controlli più incisivi a tutela della sicurezza del cittadino.

Al fine di rendere uniforme l’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo regolamento, anche in considerazione della necessità di gestire il periodo transitorio, in attesa dell’emanazione dei previsti decreti ministeriali di attuazione, la competente Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica fornirà le necessarie indicazioni tecniche applicative.