Ambiente: Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
ARGOMENTO: Beni paesaggistici Tutela e valorizzazione – Salvaguardia dei valori del paesaggio

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attivita’ di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attivita’ di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualita’ del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche’ dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita’.
Articolo 133
Convenzioni internazionali
1. Le attivita’ di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all’articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati “piani paesaggistici”.
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all’articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonche’ gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita’ geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi’ pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 137
Commissioni provinciali
1. Con atto regionale e’ istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalita’ ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all’audizione dei sindaci dei comuni interessati e puo’ consultare esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all’articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e’ motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all’articolo 143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa
planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e’
pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione e’ data senza
indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione
territorialmente interessata, nonche’ su un quotidiano a diffusione
nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e
degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli
immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta pubblicazione
all’albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le
citta’ metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono
presentare osservazioni alla regione, che ha altresi’ facolta’ di
indire un’inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la
regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo
136, comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore del bene, nonche’ alla citta’
metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi,
anche catastali, identificativi dell’immobile, la proposta formulata
dalla commissione, nonche’ l’indicazione dei conseguenti obblighi a
carico del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o
detentore dell’immobile puo’ presentare osservazioni alla regione.
Nota all’art. 139:
– L’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia
di danno ambientale”, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
“Art. 13. – 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell’ambiente sulla base delle finalita’ programmatiche e
dell’ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche’ della continuita’ dell’azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l’ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento”.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione,
esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale
inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e
b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136 e’
altresi’ notificato al proprietario, possessore o detentore,
depositato presso il comune, nonche’ trascritto a cura della regione
nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e’ affissa per novanta giorni
all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni
entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai
sensi dell’articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di
dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque
emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il
direttore regionale puo’ chiedere al Ministero di provvedere in via
sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della
documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale,
effettua l’istruttoria ai fini della formulazione della proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche’
provvedano agli adempimenti indicati all’articolo 139, comma 1, e
provvede direttamente agli adempimenti indicati all’articolo 139,
commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi
dell’articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e’ notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste
dall’articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati
all’articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.
Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi
dell’articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita’
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche’ i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche’ percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita’ agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree
che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da
quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti
ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con
provvedimento adottato con le procedure previste dall’articolo 141,
puo’ tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all’articolo 157.
Note all’art. 142:
– Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
il “testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici”, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell’8 gennaio 1934.
– L’art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227, recante “Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, dispone:
“Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno). – 1. Agli effetti del presente decreto legislativo
e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della
Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono
per il territorio di loro competenza la definizione di
bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e
copertura necessari affinche’ un’area sia considerata
bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che
interrompono la continuita’ del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura
non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per
le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio,
qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio
e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di
copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversita’ biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione
inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuita’ del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai
fini dell’individuazione dei territori coperti da boschi di
cui all’art. 146, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la
coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata
esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La
coltivazione e’ reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di
cui al comma 2 e ove non diversamente gia’ definito dalle
regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita’
di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono
avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla
base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione bosco
a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono
altresi’ assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di
rimboschimento per le finalita’ di difesa idrogeologic a
del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del
patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’,
protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale,
nonche’ le radure e tutte le altre superfici d’estensione
inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la
continuita’ del bosco”.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448, recante: “Esecuzione della convenzione
relativa alle zone umide d’importanza internazionale,
soprattutto come `habitat’ degli uccelli acquatici, firmata
a Ramsar il 2 febbraio 1971”, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976.
– Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444, recante:
“Limiti inderogabili di densita’ edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765”, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
– L’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilita’; modifiche ed integrazioni alle leggi
17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell’edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:
“Art. 18. – Entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini
dell’applicazione del precedente art. 16 procedono alla
delimitazione dei centri edificati con deliberazione
adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell’adozione
di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera
consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in
corso, se l’area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato e’ delimitato, per ciascun centro o
nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte
le aree edificate con continuita’ ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri
edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche
se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo
comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri
edificati provvede la regione”.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143
Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione
al livello di rilevanza e integrita’ dei valori paesaggistici, il
piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di
elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente
compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico
riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti
obiettivi di qualita’ paesaggistica. Gli obiettivi di qualita’
paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche’ delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio
compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da
non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare
attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del
patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i
valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e
propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi
delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici
da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio
attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi
di vulnerabilita’ del paesaggio, la comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi
obiettivi di qualita’ paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la
tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei
criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto
paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
h) individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di
eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate
agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse
tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio,
individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e’
consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni,
delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano
paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle
per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri
vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi
dell’articolo 145.
5. Il piano puo’ altresi’ individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142, nelle quali la
realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in
considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o
della opportunita’ di valutare gli impatti su scala progettuale,
richiede comunque il previo rilascio dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi
degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la
realizzazione di opere ed interventi puo’ avvenire sulla base della
verifica della conformita’ alle previsioni del piano paesaggistico e
dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del procedimento
inerente al titolo edilizio e con le modalita’ previste dalla
relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione
di cui agli articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali
la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non
richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146,
147 e 159.
6. L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5,
lettera b), e’ subordinata all’approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo
145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai
provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonche’
dall’inclusione dell’area nelle categorie elencate all’articolo 142.
7. Il piano puo’ subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni
che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del
comma 5, lettera b), all’esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l’effettiva conformita’ alle previsioni vigenti delle
trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all’articolo 5,
lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed
interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado
di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per
la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione
e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio possono stipulare accordi per l’elaborazione
d’intesa dei piani paesaggistici. Nell’accordo e’ stabilito il
termine entro il quale e’ completata l’elaborazione d’intesa, nonche’
il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora
all’elaborazione d’intesa del piano non consegua il provvedimento
regionale, il piano e’ approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio.
11. L’ accordo di cui al comma 10 stabilisce altresi’ presupposti,
modalita’ e tempi per la revisione periodica del piano, con
particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di
provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
12. Qualora l’accordo di cui al comma 10 non venga stipulato,
ovvero ad esso non segua l’elaborazione congiunta del piano, non
trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicita’ e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei
soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela
degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita’.
2. Qualora dall’applicazione dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5
derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti
di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigore delle
relative disposizioni del piano paesaggistico e’ subordinata
all’espletamento delle forme di pubblicita’ indicate all’articolo
140, commi 3 e 4.
Nota all’art. 144:
– Per il testo dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, si veda in nota all’art. 139.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell’assetto
del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio,
con finalita’ di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli
strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche’ con
gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle
citta’ metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti
sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti
urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi’
vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono
comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque
non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le citta’
metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali
protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative
che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio,
risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori
paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprieta’
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.
Nota all’art. 145:
– L’art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, dispone:
“Art. 52 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi
alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto
del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali
e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale, nonche’ al sistema delle citta’ e delle
aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del
Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con l’Unione europea di
cui all’art. 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo
1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto
territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo
sono esercitati attraverso intese nella Conferenza
unificata.
4. All’art. 81, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e’
abrogata”.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati
all’articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli
articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’articolo 142, ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non
possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei
beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione
o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa
competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati
della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e’ individuata la
documentazione necessaria alla verifica di compatibilita’
paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato
attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e
gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L’ amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la conformita’ dell’intervento alle
prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita’ rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b) la congruita’ con i criteri di gestione dell’immobile o
dell’area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualita’ paesaggistica.
6. L’amministrazione, accertata la compatibilita’ paesaggistica
dell’intervento ed acquisito il parere della commissione per il
paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione
dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal
progetto e dalla relativa documentazione, alla competente
soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l’amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie
integrazioni; in tal caso, il predetto termine e’ sospeso dalla data
della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.
Qualora l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione
ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare
accertamenti, il termine e’ sospeso, per una sola volta, dalla data
della richiesta fino a quella di ricezi one della documentazione,
ovvero dalla data di comunicazione della necessita’ di accertamenti
fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque
non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6.
Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere,
l’amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla
domanda di autorizzazione.
8. L’autorizzazione e’ rilasciata o negata dall’amministrazione
competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del
parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto
della concessione o degli altri titoli legittimanti l’intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e’ data
facolta’ agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla
regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore
o effettuare accertamenti, il termine e’ sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero
fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva e’ presentata alla competente soprintendenza.
10. L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua
emanazione;
b) e’ trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che
ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche’, unitamente
al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla
comunita’ montana e all’ente parco nel cui territorio si trova
l’immobile o l’area sottoposti al vincolo;
c) non puo’ essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L’autorizzazione paesaggistica e’ impugnabile con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e’ deciso anche
se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il
ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu’ interesse. Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale
possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l’autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il
ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune e’ istituito un elenco, aggiornato almeno
ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e’ indicata la
data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in difformita’ dal parere della
soprintendenza. Copia dell’elenco e’ trasmessa trimestralmente alla
regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni
di vigilanza di cui all’articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
istanze concernenti le attivita’ minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
autorizzazioni per le attivita’ di coltivazione di cave e torbiere.
Per tali attivita’ restano ferme le potesta’ del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa
in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni
espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla
competente soprintendenza.
Note all’art. 146:
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
– Per il testo dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, si veda in nota all’art. 139.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo
146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di
impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
l’autorizzazione prescritta dal comma 1 e’ rilasciata secondo le
procedure previste all’articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con
le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le
modalita’ di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree
sottoposti a tutela paesaggistica.
Note all’art. 147:
– Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispongono:
– “Art. 14. – 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l’amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e’ sempre indetta quando
l’amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo’ essere convocata anche
per l’esame contestuale di interessi coinvolti in piu’
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita’ o risultati. In tal caso, la conferenza e’
indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni. L’indizione della conferenza puo’ essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attivita’ del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu’ amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e’
convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione competente per l’adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e’ convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis. – 1. La conferenza di servizi puo’ essere
convocata per progetti di particolare complessita’, su
motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si
pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile,
elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza,
l’autorita’ competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita’ esamina le
principali alternative, compresa l’alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilita’,
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere , in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Art. 14-ter. – 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all’organizzazione dei propri
lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell’art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell’art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine
predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e’
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi
la necessita’ di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia’
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell’art. 14-quater, nonche’ quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta’ dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta’ dell’amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all’esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e’ pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. – 1. Il dissenso di uno o piu’
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita’, deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo’
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’assenso.
2. Se una o piu’ amministrazioni hanno espresso
nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima,
entro i termini perentori indicati dall’art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e’ immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e’ rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l’amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessita’ dell’istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e’ espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri
previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e’
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall’art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303”.
– L’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia
di danno ambientale”, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
“Art. 6. – 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all’attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell’attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le
norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell’ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell’ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle comunita’ europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell’ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente. La
comunicazione contiene l’indicazione della localizzazione
dell’intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell’atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall’opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all’ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all’ambiente e di monitoraggio ambientale.
L’annuncio dell’avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu’
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche’
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell’ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita’
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell’ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell’ambiente, la questione e’ rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell’esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell’ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita’ ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell’ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita’ delle leggi
vigenti, puo’ presentare, in forma scritta, al Ministero
dell’ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull’opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall’annuncio
della comunicazione del progetto”.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice le
regioni promuovono l’istituzione della commissione per il paesaggio
presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in
materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione e’ composta da soggetti con particolare e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che
prevedano le modalita’ di partecipazione del Ministero alle attivita’
della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui
all’articolo 146, comma 7, e’ espresso in quella sede secondo le
modalita’ stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 146, commi 10, 11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 5, lettera
b) e dell’articolo 156, comma 4, non e’ comunque richiesta
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e
dall’articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attivita’
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita’ ed opere che non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera
g), purche’ previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio
prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione
prescritta dall’articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha
facolta’ di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori
incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole
interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di
novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo
pretorio della proposta della commissione di cui all’articolo 138 o
della proposta dell’organo ministeriale prevista all’articolo 141,
ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione
prevista dall’articolo 139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori
incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione
paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa
di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione
non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali
attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere
l’attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati
anche al comune interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano gia’ stati
oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non
siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse
pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che
fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’articolo 150,
comma 1, l’interessato puo’ ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia’
eseguite sono demolite a spese dell’autorita’ che ha disposto la
sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte
per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in vista
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136, ovvero in
prossimita’ degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso
articolo, la regione ha facolta’ di prescrivere le distanze, le
misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l’utilita’ economica delle opere gia’
realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo
Titolo. La medesima facolta’ spetta al Ministero, che la esercita
previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136,
lettera c), o all’articolo 142, comma 1, lettera m), la Regione
consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
1. Nell’ambito e in prossimita’ dei beni paesaggistici indicati
nell’articolo 134 e’ vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione
competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimita’ dei beni
indicati nel comma 1 e’ vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, previo parere favorevole della
amministrazione competente individuata dalla regione sulla
compatibilita’ della collocazione o della tipologia del mezzo
pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree
soggetti a tutela.
Nota all’art. 153:
– L’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada”,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993, dall’art. 30 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
1999 e dall’art. 1 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno
2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto
2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, dispone:
“4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e’ soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza e’ dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente
proprietario se la strada e’ statale, regionale o
provinciale”.
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati
1. L’amministrazione competente individuata dalla regione puo’
ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
dell’articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui
colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore
che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli
immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati
ai sensi dell’articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico
elencate all’articolo 136, lettera c), o all’articolo 139, comma 1,
lettera m), l’amministrazione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori
dei fabbricati, l’amministrazione provvede all’esecuzione d’ufficio.
Articolo 155
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da
questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze
in materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia
nell’esercizio di tali competenze comporta l’attivazione dei poteri
sostitutivi.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti
dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
verificano la conformita’ tra le disposizioni dei predetti piani e le
previsioni dell’articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari
adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente
codice, il Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni,
predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui
vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione,
analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree
oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita’ dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per
disciplinare lo svolgimento d’intesa delle attivita’ volte alla
verifica e all’adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello
schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell’accordo e’
stabilito il termine entro il quale sono completate le attivita’,
nonche’ il termine entro il quale la regione approva il piano
adeguato. Qualora al completamento delle attivita’ non consegua il
provvedimento regionale il piano e’ approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall’adeguamento, in applicazione
dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli
effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140
e 141, l’entrata in vigore delle relative disposizioni del piano
paesaggistico e’ subordinata all’espletamento delle forme di
pubblicita’ indicate all’articolo 140, commi 3 e 4.
5. Qualora l’accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero
ad esso non seguano la verifica e l’adeguamento congiunti del piano,
non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8
dell’articolo 143.
Note all’art. 156:
– L’art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, recante: “testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispone:
“Art. 149 (Piani territoriali paesistici). – 1. Le
regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di
valorizzazione ambientale il territorio includente i beni
ambientali indicati all’art. 146 mediante la redazione di
piani territoriali paesistici o di piani
urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita’ di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1
e’ facoltativa per le vaste localita’ indicate alle lettere
c) e d) dell’art. 139 incluse negli elenchi previsti
dall’art. 140 e dall’art. 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti
previsti al comma 1, si procede a norma dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
4. Fermo il disposto dell’art. 164 il Ministero,
d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con la Regione,
puo’ adottare misure di recupero e di riqualificazione dei
beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano
stati comunque compromessi”.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
e atti emessi ai sensi della normativa previgente
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6,
dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156, comma 4, conservano
efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922,n.
778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse
archeologico emessi ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
aggiunto dall’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli
immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse
archeologico.
Note all’art. 157:
– Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in nota
all’art. 128.
– La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la
“Protezione delle bellezze naturali”, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1939.
– L’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, recante: “Attuazione della delega
di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977, come integrato
dall’art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno
1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1985, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 22 agosto 1985, dispone:
“Art. 82 (Beni ambientali). – Sono delegate alle
regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato per la protezione delle
bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l’altro le funzioni
amministrative concernenti:
a) l’individuazione delle bellezze naturali, salvo il
potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze
naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta
per le loro modificazioni;
c) l’apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicita’;
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche
indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) l’adozione dei provvedimenti di demolizione e la
irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e
periferici inerenti alle commissioni provinciali previste
dall’art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805;
h) l’autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre
1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle
bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o
modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo’
inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi
rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione
negli elenchi.
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti
negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche’ i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita’ agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica
alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei
piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati
perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche
nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n.
2) dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del
quinto comma del presente articolo sono consentiti il
taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni
danno immediata comunicazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e
trasmettono contestualmente la relativa documentazione.
Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati,
entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali puo’ in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere
da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il
Ministro per i beni culturali e ambientali puo’ in ogni
caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, anche in difformita’ dalla decisione
regionale.
Per le attivita’ di ricerca ed estrazione di cui al
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal
precedente nono comma, e’ rilasciata sentito il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Non e’ richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici,
nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ agro-silvo-pastorale
che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita’ ed opere che non alterino
l’assetto idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sull’osservanza del vincolo di
cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate
anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali”.
– Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
si veda in nota alle premesse.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di
attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Nota all’art. 158:
– Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il
«Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939,
n. 1497», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
5 ottobre 1940.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino all’approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi
dell’articolo 156 ovvero ai sensi dell’articolo 143, ed al
conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi
dell’articolo 145, l’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 146, comma 2, da’
immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni
rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato
nonche’ le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione e’ inviata contestualmente agli interessati, per i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’amministrazione competente puo’ produrre una relazione
illustrativa degli accertamenti indicati dall’articolo 146, comma 5.
L’autorizzazione e’ rilasciata o negata entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque
atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri
titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di
integrazione documentale o di accertamenti il termine e’ sospeso per
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del
decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero puo’ in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l’autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 e’ data
facolta’ agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla
competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza,
corredata dalla documentazione prescritta, e’ presentata alla
competente soprintendenza e ne e’ data comunicazione alla
amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine e’ sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente
codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo
1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985,
l’autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 puo’
essere concessa solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici.
Note all’art. 159:
– Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota
all’art. 146.
– Il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495,
recante il “Regolamento concernente disposizioni di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei
procedimenti”, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 1994, come
modificato dall’art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno
2002, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 2 agosto 2002, dispone:
“Art. 6 (Termine finale del procedimento). – 1. I
termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso
di provvedimenti recettizi, alla data in cui il
destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di
fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di
amministrazioni diverse dall’amministrazione per i beni
culturali e ambientali il termine finale del procedimento
deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari
per l’espletamento delle fasi stesse. A tale fine le
amministrazioni interessate verificano d’intesa, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, la congruita’, per eccesso o per difetto, dei
tempi previsti, nell’ambito del termine finale, per il
compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti
la non congruita’ del termine finale, il Ministero per i
beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta
forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno
che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
termini massimi e la loro scadenza non esonera
l’amministrazione dall’obbligo di provvedere con ogni
sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell’inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti
dell’amministrazione procedente abbia carattere preventivo,
il periodo di tempo relativo alla fase d’integrazione
dell’efficacia del provvedimento non e’ computato ai fini
del termine di conclusione del procedimento. In calce al
provvedimento soggetto a controllo il responsabile del
procedimento indica l’organo competente al controllo
medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso
deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i
procedimenti di modifica di provvedimenti gia’ emanati si
applicano gli stessi termini finali indicati per il
procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda
dell’interessato si intenda respinta o accolta dopo
l’inutile decorso di un determinato tempo dalla
presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del
silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce
altresi’ il termine entro il quale l’amministrazione deve
adottare la propria determinazione. Quando la legge
stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o
di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle
allegate si intendono integrati o modificati in
conformita’.
6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la
necessita’ di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi
integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, il responsabile del
procedimento ne da’ immediata comunicazione ai soggetti
indicati all’art. 4, comma 1, nonche’, ove opportuno,
all’amministrazione che ha trasmesso la documentazione da
integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del
procedimento e’ interrotto, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della
comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della
documentazione o dall’acquisizione delle risultanze degli
accertamenti tecnici.
– L’art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, recante: “Disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale. Integrazione
dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985 e convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto
1985, dispone:
“Art. 1-quinquies. – 1. Le aree e i beni individuati ai
sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre
1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui e’
vietata, fino all’adozione da parte delle regioni dei piani
di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione
dell’assetto del territorio, nonche’ qualsiasi opera
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi
e l’aspetto esteriore degli edifici”.
PARTI I, II, IV OMISSIS