SI BLOCCA L’ESENZIONE TOTALE DELLE IMPOSTE PRIMA CASA PER I GIOVANI
Si versano direttamente le imposte e poi si chiede il rimborso: questa la decisione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello, ha precisato che chi intende comprare la prima abitazione, anche se non ha ancora compiuto i 36 anni, al momento di fare il contratto preliminare di compravendita, deve pagare tutte le imposte che il decreto Sostegni aveva escluso per i più giovani. In sostanza, il beneficio sull’acquisto e sul mutuo non viene applicato al contratto preliminare, cioè al cosiddetto compromesso, ma le imposte vanno versate per poi chiederne il rimborso.
Nella risposta n. 650 del 1° ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce dunque che l’agevolazione per i giovani non può essere applicata in sede di registrazione del contratto preliminare ma solo dopo la stipula dell’atto di compravendita. Sono quindi esclusi dall’esenzione i contratti preliminari e di conseguenza il contribuente dovrà versare l’imposta di registro prevista per il pre-rogito, gli acconti e la caparra. Solo in seguito, potrà presentare istanza di rimborso della differenza tra l’imposta versata per caparra, gli acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto definitivo.
Questo significa che al momento della registrazione del preliminare l’acquirente dovrà versare l’imposta di registro in misura fissa oltre all’imposta proporzionale allo 0,5% sulla caparra e al 3% sull’acconto. Successivamente, una volta che sarà stato firmato il contratto definitivo, si potrà chiedere il rimborso di quanto versato solo per quanto riguarda l’imposta proporzionale.
Il decreto Sostegni prevede sull’acquisto della prima casa per gli under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro:
- l’esenzione dall’imposta di registro;
- l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale;
- un credito d’imposta pari all’ammontare dell’Iva corrisposta, se dovuta.
Inoltre, per la richiesta del mutuo, c’è anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25% sull’importo complessivo del finanziamento.
Nel caso l’Iva fosse dovuta (ad esempio, per comprare la casa direttamente dal costruttore), è possibile beneficiare di un credito d’imposta di pari importo da utilizzare:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali sulle successioni e donazioni;
- in detrazione dell’Irpef in dichiarazione dei redditi;
- in compensazione di ritenute d’acconto, contributi previdenziali o premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
L’Agenzia delle Entrate precisa che al momento della registrazione del preliminare d’acquisto occorre pagare l’imposta di registro in misura fissa oltre alle percentuali sulla caparra e sull’anticipo, pur sapendo che si tratta di tasse non dovute, come dimostra il fatto che poi verranno rimborsate solo in parte. Senza dimenticare che la legge contiene il principio secondo cui la tassazione applicabile al contratto definitivo può essere anticipata in sede di contratto preliminare.