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SANATORIA EDILIZIA E ORDINE DI DEMOLIZIONE: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA IL SILENZIO-RIGETTO

Con la sentenza n. 7539 del 15 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di repressione degli abusi edilizi, confermando il carattere rigoroso della disciplina relativa all’accertamento di conformità, agli ordini di demolizione e alla fiscalizzazione dell’abuso.

Il silenzio sulla sanatoria equivale a rigetto

La pronuncia chiarisce che l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001 è soggetta a una disciplina speciale che esclude l’applicazione del silenzio-assenso.

Decorso inutilmente il termine previsto dalla legge, si forma infatti un silenzio-rigetto, con conseguente diniego tacito della sanatoria. L’inerzia dell’amministrazione non produce alcun effetto sanante né determina la regolarizzazione delle opere abusive.

Il diniego formatosi per decorso del termine è immediatamente efficace e deve essere tempestivamente impugnato, senza poter attendere eventuali successivi atti del Comune.

L’ordine di demolizione è un atto vincolato

Il Consiglio di Stato conferma inoltre che l’ordinanza di demolizione costituisce un provvedimento strettamente vincolato.

Accertata l’esistenza dell’abuso e l’assenza di un valido titolo edilizio, l’amministrazione ha il dovere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, senza alcuna valutazione discrezionale sull’interesse pubblico, già individuato dal legislatore nella tutela dell’assetto urbanistico.

Per lo stesso motivo, il decorso del tempo non sana l’abuso e non può generare un affidamento tutelabile in capo al proprietario.

Nessun obbligo di comunicazione di avvio

Trattandosi di un provvedimento vincolato, l’adozione dell’ordine di demolizione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non sarebbe comunque idonea a incidere sull’esito finale dell’azione amministrativa.

Ammissibile la reiterazione della demolizione

La sentenza afferma inoltre che la mancata prova della notificazione di una precedente ordinanza non impedisce al Comune di adottarne una nuova.

L’eventuale inefficacia del primo provvedimento non determina infatti la sanatoria dell’abuso né comporta la perdita del potere repressivo dell’amministrazione, che conserva l’obbligo di intervenire fino al ripristino della legalità.

Fiscalizzazione dell’abuso: valutazione solo nella fase esecutiva

Particolarmente rilevanti i chiarimenti in materia di fiscalizzazione dell’abuso.

Secondo i giudici, l’amministrazione non è tenuta a verificare preventivamente la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria al momento dell’adozione dell’ordinanza.

Tale valutazione può essere effettuata soltanto nella fase esecutiva, quando il proprietario dimostri, con adeguata documentazione tecnica, che la demolizione pregiudicherebbe le parti legittimamente realizzate dell’immobile. L’onere della prova grava integralmente sull’interessato e richiede accertamenti tecnici rigorosi.

Le indicazioni operative per i professionisti

La decisione conferma alcuni principi fondamentali per geometri, architetti, ingegneri e consulenti tecnici:

  • il silenzio sull’accertamento di conformità equivale a rigetto;
  • il diniego tacito deve essere impugnato nei termini di legge;
  • l’ordine di demolizione è un atto vincolato e doveroso;
  • il decorso del tempo non legittima l’abuso;
  • la reiterazione dell’ordinanza resta possibile in presenza di vizi notificatori dei precedenti provvedimenti;
  • la fiscalizzazione può essere valutata solo successivamente e previa rigorosa dimostrazione tecnica.

La sentenza conferma quindi l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che continua a individuare nella demolizione la misura ordinaria per il ripristino della legalità urbanistico-edilizia, limitando l’applicazione di strumenti alternativi ai soli casi espressamente previsti dalla normativa.

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