RINNOVABILI: IN VIGORE DAL 30 DICEMBRE 2024 IL NUOVO DECRETO

Il 30 dicembre 2024 entrerà in vigore il Decreto legislativo del 25 novembre 2024, n. 190, che stabilisce le norme sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità con l’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024.
Questo decreto stabilisce i regolamenti per la costruzione e gestione degli impianti di energia rinnovabile, comprese le modifiche, l’ampliamento, il rifacimento totale o parziale, nonché le infrastrutture essenziali collegate.
Le regioni e gli enti locali avranno un periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore per adeguarsi alle nuove normative.
Il decreto distingue tre regimi amministrativi:
– attività libera;
– procedura abilitativa semplificata;
– autorizzazione unica.
Gli allegati A, B e C del decreto elencano gli interventi possibili per ciascun regime, ossia attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. L’attività libera non richiede dichiarazioni o approvazioni, tuttavia, per aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente entro trenta giorni dalla richiesta.
Per interventi su terreni non antropizzati, è obbligatoria una cauzione a garanzia, presentando una garanzia bancaria o assicurativa presso i Comuni interessati.
La procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica ai progetti non soggetti a valutazioni ambientali.
Non può essere utilizzata se i proponenti non hanno accesso alle superfici necessarie o se gli interventi non rispettano i piani urbanistici e edilizi esistenti.
Se entro trenta giorni dalla presentazione del progetto non viene comunicato un rifiuto esplicito, il titolo abilitativo si considera automaticamente concesso. Tuttavia, scadrà se i lavori non iniziano entro un anno o non terminano entro tre anni. Per completare la parte non ultimata, sarà necessaria una nuova PAS.
Per gli impianti che richiedono un’autorizzazione unica, l’istanza va presentata alla Regione per quelli fino a 300 megawatt, mentre per capacità superiori è necessario rivolgersi al MASE, che gestisce anche le autorizzazioni per gli impianti off-shore.
Secondo il decreto, le Regioni possono continuare a utilizzare il procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per i progetti che necessitano della VIA di competenza regionale, garantendo comunque un limite massimo di due anni per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti.
Il decreto introduce anche il concetto di “zone di accelerazione”, ovvero aree particolarmente idonee allo sviluppo di progetti da fonti rinnovabili, identificate attraverso una pianificazione soggetta a Valutazione Ambientale Strategica. Le Regioni sono responsabili della pianificazione di tali zone sulla terraferma, mentre per gli impianti off-shore si procede con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del MASE e in collaborazione con il MIT. I progetti situati in queste aree potranno usufruire di misure di semplificazione avanzata, come l’esenzione dalla VIA, a condizione che il proponente adotti eventuali misure di mitigazione dell’impatto ambientale indicate dalla VAS.