PRINCIPIO MASSIMA TRASPARENZA: DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGLI ATTI DEL RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI

Diritto di accesso agli atti

Secondo quanto stabilito dal Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), i cittadini hanno diritto di accesso civico agli atti che hanno condotto al rilascio dei titoli edilizi, a meno che non siano presenti i casi di divieto d’accesso previsti dall’articolo 5-bis del medesimo decreto.

Nel caso delle pratiche edilizie, in particolare, è previsto il principio della massima trasparenza. Infatti, i titoli edilizi sono atti che devono essere pubblicati all’albo pretorio, come stabilito dall’articolo 20, comma 6, del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Questo significa che tali atti sono accessibili al pubblico e possono essere consultati dai cittadini interessati.

È questo, quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, con la sentenza n. 3897 del 28 giugno 2023.

L’accesso civico è disciplinato Decreto Legislativo n. 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza) e permette a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.  Una modalità di accesso che si affianca a quella di accesso documentale prevista ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

La normativa prevede l’accesso civico semplice che riguarda il diritto di richiedere informazioni o dati che sono obbligatoriamente pubblicati dalla pubblica amministrazione, mentre l’accesso civico generalizzato permette al cittadino di accedere a ulteriori dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione che non sono ancora stati pubblicati.

Secondo il TAR Puglia, l’esercizio del diritto di accesso agli atti delle amministrazioni pubbliche, che ha lo scopo di favorire il controllo diffuso e la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico, non è limitato dalla legittimazione soggettiva del richiedente. In altre parole, chiunque può esercitare questo diritto, indipendentemente dalla sua qualità o posizione giuridica. L’unica condizione è che la richiesta sia finalizzata alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, come previsto dall’articolo 5-bis ((TAR Puglia, Bari, sez. I, 15/03/2022, n. 382).

SI ALLEGA LA SENTENZA